LEGGE REGIONALE 17 giugno 2019, n. 7
INVESTIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, METEOROLOGIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
Art. 15
(aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 26 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)
Norme finanziarie
1.
Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 7, per gli esercizi 2019-2021 la Regione fa fronte, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2019 -2021. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2.
Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
3.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla
legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività - Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
4.
Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 .
4 bis.
Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 4, la Regione farà fronte mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti autorizzati dalla
legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024), a valere sulla
legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 14 – sviluppo economico e competitività- Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, titolo 1 spese correnti:
- esercizio 2022 euro 400.000,00;
- esercizio 2023 euro 650.000,00;
- esercizio 2024 euro 650.000,00.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
4 ter.
Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 .