Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2019, n. 7

INVESTIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, METEOROLOGIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 8
Partecipazione alla Rete europea NEREUS
1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi della presente legge, è autorizzata a partecipare in qualità di membro associato ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, all'associazione denominata "NEREUS - Rete europea delle regioni che usano le tecnologie spaziali" con sede a Bruxelles costituita conformemente alla legge belga 27 giugno 1921, così come modificata dalla legge belga 2 Maggio 2002 (Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations), d'ora in avanti denominata "NEREUS".
2. La partecipazione della Regione a NEREUS è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che NEREUS non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
c) che NEREUS goda di autonomia patrimoniale perfetta.
3. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione a NEREUS. Ogni modifica dello statuto di NEREUS deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto regionale.
4. La Regione è autorizzata a corrispondere a NEREUS una quota associativa annuale, fino ad un importo massimo di euro 30.000, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Espandi Indice