Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Originale17/06/2019

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2019, n. 7

INVESTIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, METEOROLOGIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 7
Risorse destinate alla Fondazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in coerenza con gli obiettivi e gli altri requisiti e condizioni di cui agli articoli 5 e 6, la Regione concede, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, un contributo annuale di euro 500.000 alla fondazione, in ragione dell'unicità e dell'eccezionale rilevanza strategica degli obiettivi perseguiti dalla fondazione medesima in grado di accompagnare e accrescere il valore delle infrastrutture scientifiche del territorio e delle potenziali applicazioni negli ambiti economico, sociale, produttivo, culturale della regione. Per gli esercizi successivi al 2021 l'entità del contributo annuale viene stabilito dalla legge di bilancio.
2. La Giunta regionale, previa informazione alle competenti commissioni assembleari, stabilisce le modalità per l'erogazione del contributo annuale da concedere a fronte della presentazione di un programma di iniziative, verificando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; riferisce in merito all'attività svolta dalla fondazione nell'esercizio precedente; si assicura che la fondazione metta a disposizione della Regione stessa, attraverso iniziative pubbliche, i principali risultati raggiunti nell'ambito della propria attività. La fondazione è tenuta a trasmettere alla Regione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione illustrativa che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.
3. La Regione mette a disposizione della Fondazione idonei spazi presso gli immobili di sua proprietà al fine di dotarla di una sede adeguata, con le modalità e alle condizioni da individuarsi in accordo con la stessa.

Espandi Indice