LEGGE REGIONALE 17 giugno 2019, n. 7
INVESTIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, METEOROLOGIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 14 giugno 2024, n. 7INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Concessione di una sede al Centro meteo nazionale
Art. 3 - Concessione di una parte di Tecnopolo di Bologna "Ex Manifattura Tabacchi" a Cineca e INFN
Art. 4
- Collaborazioni nazionali e internazionali
Art. 5 - Promozione e sostegno all'istituzione di una fondazione su Big Data and Artificial Intelligence for Human Development
Art. 6 - Organo di indirizzo scientifico
Art. 7 - Risorse destinate alla Fondazione
Art. 8 - Partecipazione alla Rete europea NEREUS
Art. 9 - Altri investimenti
Art. 10
- Attività di attrazione di alte professionalità
Art. 11Dati della Regione Emilia-Romagna
Art. 12 - Modifiche all'
articolo 39 della legge regionale n. 14 del 2017
Art. 13 - Disciplina dei beni mobili da cedere al Centro Meteo
Art. 14 - Clausola valutativa
Art. 15
- Norme finanziarie
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1.
La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione, delle alte competenze nell'ambito dei big data, dell'intelligenza artificiale, della meteorologia e del cambiamento climatico quali aree strategiche per lo sviluppo economico e sociale della regione Emilia Romagna, anche mediante l'utilizzo delle reti infrastrutturali, delle connettività e delle interconnessioni messe a disposizione da Lepida in accordo con altre realtà pubbliche nazionali ed internazionali.
2.
A tal fine la Regione sostiene la creazione di nuove infrastrutture di ricerca, lo sviluppo di attività di ricerca collaborativa fra università, imprese e istituzioni, la formazione di alte competenze, la partecipazione a progetti e attività di livello nazionale, europeo ed internazionale in grado di assicurare attrattività e sviluppo per la regione Emilia-Romagna.
3.
Al fine di assicurare il massimo sviluppo a livello regionale delle opportunità negli ambiti strategici di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove e sostiene la nascita di una fondazione che veda la partecipazione, fra gli altri, delle università e degli enti di ricerca che hanno la loro sede in Emilia-Romagna.
Art. 2
Concessione di una sede al Centro meteo nazionale
1.
A seguito della decisione dello European Centre for Medium-range Weather Forecasting di stabilire a Bologna il suo Centro Dati, decisione assunta con accordo internazionale firmato dal Governo Italiano e ratificato con
legge 27 Novembre 2017, n. 170 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017) ed alla luce della costituzione, ai sensi dell'
articolo 1, comma 551 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" con sede centrale a Bologna, la Regione mette a disposizione di quest'ultima, anche a titolo gratuito appositi spazi nell'area del Tecnopolo di Bologna "Ex Manifattura Tabacchi", da individuarsi mediante appositi accordi, che ne definiranno le modalità ed i termini, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
Art. 3
Concessione di una parte di Tecnopolo di Bologna "Ex Manifattura Tabacchi" a Cineca e INFN
1.
Al fine di costituire a Bologna un polo europeo di supercalcolo, da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e del Cineca, la Regione può mettere a disposizione, anche a titolo gratuito, mediante costituzione di un diritto di superficie o altra forma giuridica idonea, uno o più immobili presso l'area del Tecnopolo di Bologna "Ex Manifattura Tabacchi", corrispondente agli edifici da individuarsi sulla base di appositi accordi con INFN, Cineca e Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo n. 42 del 2004 .
2.
A seguito della assegnazione da parte della Commissione europea dell'infrastruttura denominata "High Performing Computing" a INFN e Cineca, la Regione metterà a disposizione, anche a titolo gratuito, gli spazi necessari mediante costituzione di un diritto di superficie o altra forma giuridica idonea, per un periodo non inferiore a venticinque anni definendone modalità e termini, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo n. 42 del 2004 .
Art. 4
(aggiunto comma 1 bis da art. 25 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)
Collaborazioni nazionali e internazionali
1.
La Regione promuove, insieme alla comunità scientifica regionale, accordi e collaborazioni con centri di ricerca nazionali, europei ed internazionali negli ambiti dei big data, intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico.
1 bis.
La Regione potrà inoltre sostenere le attività degli enti oggetto degli accordi e delle collaborazioni di cui al comma 1, attraverso il riconoscimento ai medesimi enti di specifici contributi; le modalità e i termini per la concessione di tali contributi sono stabiliti con atti di Giunta.
2.
A tal fine la Regione prevederà, all'interno del Tecnopolo di Bologna "Ex Manifattura Tabacchi", eventuali spazi per l'insediamento di attività volte a realizzare quanto previsto negli accordi sottoscritti. La Giunta regionale verifica il rispetto del
decreto legislativo n. 42 del 2004 e della normativa in materia di aiuti di Stato.
Art. 5
Promozione e sostegno all'istituzione di una fondazione su Big Data and Artificial Intelligence for Human Development
1.
La Regione, in armonia con l'
articolo 9 della Costituzione , nell'esercizio delle proprie competenze in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi, previste dall'
articolo 117, comma terzo, della Costituzione , in attuazione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (
legge regionale 31 marzo 2005, n. 13), in particolare dell'articolo 5, comma 1, lettera d) e dell'articolo 6, comma 1, lettera g) e coerentemente con le finalità di cui alla
legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) promuove e sostiene l'istituzione di una fondazione incentrata su "Big Data and Artificial Intelligence for Human Development".
2.
La fondazione, nell'ambito di una complessiva finalità orientata al bene comune, persegue gli obiettivi di consolidamento, valorizzazione e promozione della ricerca scientifica e delle sue implicazioni interdisciplinari, anche nell'ambito delle scienze sociali e delle discipline umanistiche, con particolare riferimento a big data ed intelligenza artificiale, alla costruzione di scenari relativamente alla trasformazione del sistema economico e sociale, alla definizione di politiche pubbliche, in relazione ai temi del cambiamento climatico, dello sviluppo umano, promuovendo a livello internazionale il sistema scientifico dell'Emilia-Romagna e il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo fissati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
3.
Obiettivi della Fondazione sono:
a)
sviluppo delle conoscenze del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale;
b)
intersezione fra tecnologie di supercalcolo e intelligenza artificiale ed altri domini scientifici e umanistici con particolare attenzione alla loro ricaduta sul sistema economico e sociale;
c)
elaborazione di scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi delle scienze e delle tecnologie di cui alla presente legge in risposta alle sfide del millennio definite dalle Nazioni unite.
4.
Obiettivo della Fondazione è altresì lo sviluppo di attività di ricerca multidisciplinare volta all'analisi della trasformazione dei beni comuni legati alla conoscenza, del rapporto tra sistemi scientifici e produttivi, nonché dei sistemi educativi come esternalità necessarie ad uno sviluppo umano sostenibile, alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione e all'elaborazione di scenari di applicazione di intelligenza artificiale e big data al settore pubblico; infine lo studio di politiche volte a favorire uno sviluppo umano aperto, inclusivo e sostenibile.
5.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi la Fondazione sviluppa, anche in collaborazione con altri soggetti, le attività culturali coerenti con i propri obiettivi scientifici.
6.
La Fondazione, a vocazione internazionale, è partecipata da università, centri di ricerca, agenzie e imprese nazionali e internazionali che operano nell'ambito dei big data e intelligenza artificiale e si propone di costituire un punto di riferimento, indipendente e autorevole, in grado di contribuire a delineare le prospettive dello sviluppo scientifico e tecnologico, delle trasformazioni produttive connesse e delle politiche pubbliche, collocando il territorio della regione Emilia-Romagna come centro per gli studi avanzati a livello nazionale, europeo ed internazionale nell'ambito dei big data, intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico.
7.
La Regione promuove e sostiene l'istituzione della fondazione anche partecipando all'elaborazione dello statuto e dei suoi atti costitutivi, per assicurare trasparenza e coerenza con gli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 6
Organo di indirizzo scientifico
1.
La Fondazione dovrà dotarsi di un organo di indirizzo scientifico denominato International Scientific Board (ISB), formato in parte da esperti indicati dai fondatori originari e in parte da esperti di rilievo internazionale.
2.
L'ISB indirizza l'attività della Fondazione.
3.
L'ISB elabora scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi delle scienze e delle tecnologie di cui alla presente legge in risposta alle sfide del millennio definite dalle Nazioni unite.
Art. 7
Risorse destinate alla Fondazione
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, e in coerenza con gli obiettivi e gli altri requisiti e condizioni di cui agli articoli 5 e 6, la Regione concede, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, un contributo annuale di euro 500.000 alla fondazione, in ragione dell'unicità e dell'eccezionale rilevanza strategica degli obiettivi perseguiti dalla fondazione medesima in grado di accompagnare e accrescere il valore delle infrastrutture scientifiche del territorio e delle potenziali applicazioni negli ambiti economico, sociale, produttivo, culturale della regione. Per gli esercizi successivi al 2021 l'entità del contributo annuale viene stabilito dalla legge di bilancio.
2.
La Giunta regionale, previa informazione alle competenti commissioni assembleari, stabilisce le modalità per l'erogazione del contributo annuale da concedere a fronte della presentazione di un programma di iniziative, verificando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; riferisce in merito all'attività svolta dalla fondazione nell'esercizio precedente; si assicura che la fondazione metta a disposizione della Regione stessa, attraverso iniziative pubbliche, i principali risultati raggiunti nell'ambito della propria attività. La fondazione è tenuta a trasmettere alla Regione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione illustrativa che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.
3.
La Regione mette a disposizione della Fondazione idonei spazi presso gli immobili di sua proprietà al fine di dotarla di una sede adeguata, con le modalità e alle condizioni da individuarsi in accordo con la stessa.
Art. 8
Partecipazione alla Rete europea NEREUS
1.
La Regione, in coerenza con gli obiettivi della presente legge, è autorizzata a partecipare in qualità di membro associato ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, all'associazione denominata "NEREUS - Rete europea delle regioni che usano le tecnologie spaziali" con sede a Bruxelles costituita conformemente alla legge belga 27 giugno 1921, così come modificata dalla legge belga 2 Maggio 2002 (Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations), d'ora in avanti denominata "NEREUS".
2.
La partecipazione della Regione a NEREUS è subordinata alle seguenti condizioni:
a)
che NEREUS non persegua fini di lucro;
b)
che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
c)
che NEREUS goda di autonomia patrimoniale perfetta.
3.
Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione a NEREUS. Ogni modifica dello statuto di NEREUS deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto regionale.
4.
La Regione è autorizzata a corrispondere a NEREUS una quota associativa annuale, fino ad un importo massimo di euro 30.000, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.
Art. 9
Altri investimenti
1.
La Regione può disporre ulteriori investimenti, di livello nazionale ed internazionale, in grado di generare esternalità positive per lo sviluppo del territorio e della pubblica amministrazione grazie all'applicazione di big data e intelligenza artificiale negli ambiti di maggiore interesse per il contesto economico-produttivo, culturale e sociale regionale. A tal fine potranno essere oggetto di investimento anche altri siti di proprietà della Regione stessa, nonché l'intera rete dei tecnopoli. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo e verifica il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Art. 10
(modificato comma 1 da art. 20 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Attività di attrazione di alte professionalità
1.
La Regione adotta specifiche misure di incentivazione per l'attrazione di talenti nelle materie di cui alla presente legge, per le finalità da essa perseguite, in coerenza con quanto già previsto dalla
legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)
e dalla
legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna).
Art. 11
Dati della Regione Emilia-Romagna
1.
Ai fini dell'attuazione della presente legge, per tutto ciò che riguarda la gestione e l'elaborazione dei dati in proprio possesso, la Regione adotterà specifici provvedimenti, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'interesse pubblico da essa perseguito.
Art. 12
Modifiche all'
articolo 39 della legge regionale n. 14 del 2017
1.
Il comma 1 dell'
articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 (Legge comunitaria regionale per il 2017), è sostituito dal seguente:
"1.
In attuazione di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) concernente i locali del Centro stesso situati in Italia, ratificato con
legge 27 novembre 2017, n. 170 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017), e dal Supplementary Agreement tra il Governo italiano e la Regione Emilia-Romagna, da una parte, e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, dall'altra, stipulato a Reading il 22 giugno 2017, al fine di consentire l'insediamento del Data Center ECMWF, la Regione mette a disposizione dello stesso, per conto del Governo, a titolo gratuito, un'adeguata porzione del complesso immobiliare denominato "Ex Manifattura Tabacchi", sito in Bologna, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).".
Art. 13
Disciplina dei beni mobili da cedere al Centro Meteo
1.
In adempimento degli obblighi assunti con l'articolo 9 del "Supplementary Agreement between the Government of the Italian Republic and Regione Emilia-Romagna on the one hand and the European center for medium range weather forecast, on the other hand, concerning the premises of the center located in Italy" stipulato a Reading il 22 giugno 2017, la Regione è autorizzata a cedere in proprietà a titolo gratuito al Centro Meteo i beni mobili indicati nello stesso articolo 9 succitato, da individuarsi con atto amministrativo del dirigente regionale competente previo accordo con il Centro Meteo."
Art. 14
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione su:
a)
attuazione degli accordi di cui agli articoli 2 e 3 per la concessione di aree e beni del Tecnopolo "Ex Manifattura Tabacchi" di Bologna;
b)
collaborazioni nazionali e internazionali di cui all'articolo 4;
c)
effetti delle attività di promozione e supporto alla costituzione della fondazione di cui all'articolo 5;
d)
attività complessiva della fondazione ed effetti regionali delle iniziative svolte attraverso i contributi di cui all'articolo 7;
e)
risultati della partecipazione alla Rete europea Nereus di cui all'articolo 8;
f)
attuazione e risultati degli interventi di cui agli articoli 9 e 10.
2.
La relazione di cui al comma 1 deve evidenziare la congruità delle politiche realizzate rispetto alle finalità della presente legge e i benefici conseguiti per la comunità regionale.
3.
Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 15
(aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 26 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)
Norme finanziarie
1.
Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 7, per gli esercizi 2019-2021 la Regione fa fronte, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2019 -2021. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2.
Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
3.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla
legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività - Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
4.
Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 .
4 bis.
Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 4, la Regione farà fronte mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti autorizzati dalla
legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024), a valere sulla
legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 14 – sviluppo economico e competitività- Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, titolo 1 spese correnti:
- esercizio 2022 euro 400.000,00;
- esercizio 2023 euro 650.000,00;
- esercizio 2024 euro 650.000,00.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
4 ter.
Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 .