LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 1
MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N.3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, N. 11 DEL 2017 E N. 13 DEL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
1.
Dopo l'articolo 58 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserito il seguente:
"Art. 58 bis
Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle imprese e degli altri enti del Terzo settore per i quali l'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) prevede l'iscrizione nell'apposito Registro, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017 , operanti in Emilia-Romagna, la Regione assegna ai Consorzi fidi, abilitati ai sensi degli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), risorse destinate ad erogare contributi per l'abbattimento dei costi di accesso al credito ed alla garanzia relativi a finanziamenti di breve-medio periodo per il superamento delle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. "