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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale29/05/2020

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 1

MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N.3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, N. 11 DEL 2017 E N. 13 DEL 2019

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Misure a favore della liquidità delle piccole e medie imprese del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo
1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle piccole e medie imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo, la Regione autorizza i Consorzi fidi ad utilizzare le risorse ad essi assegnate ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38), per il rilascio di garanzie e per la concessione di contributi in conto interesse attualizzati relativi a finanziamenti destinati all'approvvigionamento delle scorte e al reintegro del capitale circolante.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.
Art. 2
Misure a favore della liquidità delle imprese cooperative
1. Al fine di agevolare la continuità e l'ottimale gestione del credito alle imprese cooperative, la Regione autorizza l'estensione del Fondo Foncooper di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 Sito esterno (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), anche al rilascio di finanziamenti e garanzie per il reintegro del capitale circolante alle imprese cooperative di tutte le dimensioni.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.
Art. 3
1.
Dopo l'articolo 58 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserito il seguente:
"Art. 58 bis
Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle imprese e degli altri enti del Terzo settore per i quali l'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno) prevede l'iscrizione nell'apposito Registro, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, operanti in Emilia-Romagna, la Regione assegna ai Consorzi fidi, abilitati ai sensi degli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), risorse destinate ad erogare contributi per l'abbattimento dei costi di accesso al credito ed alla garanzia relativi a finanziamenti di breve-medio periodo per il superamento delle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. "
Art. 4
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Al fine di promuovere e rilanciare il turismo a seguito delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, qualificando ed innovando l'offerta turistica in relazione ai nuovi scenari, la Regione può concedere contribuiti a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di innovazione e potenziamento dei servizi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definiscano i beneficiari, le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato."
Art. 5
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 (Sostegno all'editoria locale) è inserito il seguente:
"3 bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di svolgere campagne di comunicazione istituzionale per la promozione delle politiche, degli interventi e dei servizi regionali. I contributi saranno condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi i soggetti di cui all'articolo 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), ed ai commi 3 e 4."
Art. 6
1.
Al comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021) le parole
"dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti:
"il 31 dicembre 2020".
Art. 7

(modificato comma 1 da art. 7 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

Proroga degli organi delle Destinazioni turistiche
1. Al fine di garantire la continuità amministrativa durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica), gli organi delle Destinazioni turistiche in scadenza nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 restano in carica fino al 31 maggio 2021.
Art. 8
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), per l'anno 2020 sono consentite le vendite promozionali per il periodo antecedente i saldi estivi.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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