LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 1
MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N.3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, N. 11 DEL 2017 E N. 13 DEL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(modificato comma 1 da art. 7 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)
Proroga degli organi delle Destinazioni turistiche
1. Al fine di garantire la continuità amministrativa durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica), gli organi delle Destinazioni turistiche in scadenza nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 restano in carica fino al 31 maggio 2021.