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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Espandere area cap1 CAPO I - Cura del Territorio e dell’Ambiente
Espandere area cap2 CAPO II - Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa
Espandere area cap3 CAPO III - Disposizioni finali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR per il 2020) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.
CAPO I
Cura del Territorio e dell’Ambiente
Sezione I
Ambiente
Art. 2
1.
All’ articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative) le parole
“15000 volt”
sono sostituite con
“ 20000 volt”
.
Art. 3
1.
All’ articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 10 del 1993 le parole
“15000 volt”
sono sostituite con
“20000 volt”
.
Art. 4
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti, previa informativa nella Commissione competente.”.
Sezione II
Politiche di sviluppo per la montagna
Art. 5
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell’Azienda regionale delle foreste – ARF) è inserito il seguente:
“2 ter. Per finalità connesse alla più efficace ed efficiente gestione degli impianti sciistici, le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione interessati da tali impianti sciistici possono essere trasferite ai Comuni nei cui territori i beni sono localizzati, con atto della Giunta regionale che fissa anche la decorrenza. I rapporti tra gli enti interessati sono regolati da apposite convenzioni, fatto salvo in loro mancanza quanto stabilito dal comma 1.”.
2.
Nel comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole
“dai commi 1 bis, 3, 4 e 5”
sono sostituite dalle seguenti:
“dai commi 1 bis, 2 ter, 3, 4 e 5”
.
Art. 6
Disposizioni in ordine all’efficacia del regolamento per la gestione faunistico venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po
1. Al fine di garantire la regolazione dell’esercizio dell’attività venatoria nella stagione 2020-2021 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more dell’approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell’adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, conserva efficacia il regolamento vigente dell’Ente di gestione del predetto Parco.
2. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui al comma 1 per la stagione venatoria 2021/2022 sono fissati al 31 marzo 2021.
3. Al fine di conservare l’areale e l’uso storico dell’Azienda Faunistico-Venatoria Speciale di Comacchio, come originariamente contemplati negli strumenti di pianificazione faunistica della Provincia di Ferrara, in sede di adeguamento della pianificazione all’istituto previsto dall’ art. 43 della legge regionale n. 8 del 1994, in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali ma fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’ art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono consentiti:
a) l’istituzione di un’unica azienda faunistico venatoria di superficie corrispondente a quella odierna;
b) il mantenimento del numero degli attuali appostamenti sociali da convertirsi in apprestamenti di cui all’ art. 52, comma 11, della legge regionale n. 8 del 1994;
c) l’esercizio venatorio nel numero di giornate attualmente previste.
Art. 7
1.
Nella rubrica del titolo III della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole
“alle Comunità montane”
sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate:
a) al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4;
b) al finanziamento di interventi volti a promuovere l’avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali della montagna attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese con sedi o unità locali insediate o da insediarsi nei Comuni montani, privilegiando quegli interventi che salvaguardano il suolo dal suo consumo e che creano nuova occupazione. La Giunta regionale definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi in conformità con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.
Sezione III
Territorio
Art. 8
1.
Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), le parole
“tre anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“quattro anni”
.
Art. 9
1.
Al comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 24 del 2017, le parole
“cinque anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“sei anni”
.
2.
Alla lettera c) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole
“cinque anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“sei anni”
.
Art. 10
1.
Al comma 1 dell’art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017, le parole
“tre anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“quattro anni”
.
CAPO II
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa
Sezione I
Energia
Art. 11
Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n. 1 del 2017 nel periodo di emergenza da Covid-19
1. Le sanzioni previste dal comma 3 lettera b) e c) e dal comma 4 dell’articolo 24 del regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 (Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell' articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26) relative al mancato rispetto dei termini per l’effettuazione delle operazioni di controllo funzionale e manutenzione, nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui agli articoli 14, 15 e 20 dello stesso regolamento ricadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 non saranno irrogate qualora il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, come identificato nella definizione riportata nell’allegato A del regolamento regionale n. 1 del 2017 regolarizzi la posizione entro 90 giorni decorrenti dal 1° agosto 2020.
2. Decorso tale termine senza la regolarizzazione l'Organismo di accreditamento ed ispezione di cui all' articolo 7 del regolamento regionale n. 1 del 2017 provvederà ad irrogare le sanzioni previste dall’articolo 24 del medesimo regolamento.
Sezione II
Commercio
Art. 12
1. Dopo l’ articolo 7 bis della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:
“Articolo 7 ter
Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 bis, limitatamente all’anno 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha comportato la sospensione dell’attività mercatale, sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
a) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall’articolo 7 bis, commi 3 e 5, rilasciati anteriormente alla data del 1° luglio 2020, conservano la loro efficacia fino alla completa vidimazione degli spazi e comunque non oltre il 30 giugno 2021;
b) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall’articolo 7 bis, commi 3 e 5, rilasciati negli anni 2019 e 2020, non sono tenuti in considerazione ai fini del conteggio del numero massimo di tesserini rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare di cui all’articolo 7 bis, comma 5.”.
Sezione III
Cultura
Art. 13
1. Dopo l’ articolo 8 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è inserito il seguente:
"Articolo 8 bis
Premi-acquisto di opere d’arte
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e dell’ articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, la Regione può assegnare “premi-acquisto” per opere di artisti meritevoli operanti nella Regione. Almeno tre quarti dei “premi–acquisto” sono riservati ad artisti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
2. Per la selezione degli artisti meritevoli e l’assegnazione dei premi-acquisto la Giunta regionale nomina, con proprio atto, una giuria formata da tre esperti di riconosciuta competenza. Con il medesimo atto la Giunta regionale regola il funzionamento della giuria, ne determina i compensi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale in materia e stabilisce le modalità con cui saranno resi pubblici i criteri per la selezione degli artisti.
3. Nella determinazione dei criteri di selezione degli artisti meritevoli e di attribuzione dei premi-acquisto la giuria opera in piena autonomia. La Regione provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria. Le opere premiate rimarranno nella proprietà della Regione Emilia-Romagna che ne garantisce la fruibilità rendendole disponibili attraverso la loro digitalizzazione, nonché con l’esposizione in spazi aperti al pubblico nelle proprie sedi, o attraverso eventi, o anche con l’eventuale concessione in comodato gratuito ad altri Enti e Istituzioni pubbliche purché siano assicurate analoghe modalità di utilizzo.
4. Il premio-acquisto non può essere assegnato ad artisti che ne abbiano già beneficiato.”.
Art. 14
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
“3. Per quanto riguarda i premi di cui agli articoli 8 e 8-bis, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge n. 37 del 1994 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. I premi-acquisto di cui all’articolo 8 bis sono liquidati successivamente alla consegna dell’opera alla Regione, previa emissione di idonea documentazione fiscale relativa alla cessione del bene.”.
Art. 15
Presidenza dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale che incorpora l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna) nelle strutture della Regione Emilia-Romagna, è possibile la proroga dell’incarico di Presidente fino al 31 dicembre 2020.
Art. 16
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo) è sostituita dalla seguente:
“b) che la qualità di associato sia riservata a Film Commission quali specifici uffici di enti pubblici e a Film Commission convenzionate con enti pubblici territoriali o partecipati da essi, qualora costituite nella forma di soggetti privati.”.
Art. 17
1. Dopo l’ articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:
“Articolo 5 bis
Investimenti per la qualificazione dell’offerta educativa e formativa
1. La Regione, anche a seguito dell’emergenza da Covid-19, al fine di qualificare l’offerta educativa e formativa, può concedere contributi per l’acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all’articolo 4, nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica musicale. I contributi sono concessi sulla base di criteri definiti con atto di Giunta Regionale nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.”.
Sezione IV
Bonus una tantum
Art. 18
1. All’ articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38 )) è aggiunto il seguente comma:
“ 3 ter. Al fine di riconoscere il prezioso impegno fornito dal personale sanitario proveniente da fuori Regione che ha prestato servizio presso la regione Emilia-Romagna per l’assistenza nella fase di emergenza Covid-19, come risultante dagli elenchi della Direzione generale Cura della persona salute e welfare, la Regione concede a ciascun soggetto un contributo "bonus una tantum" pari a 350,00 euro da utilizzarsi per sostenere il costo di alloggio proprio per il periodo massimo di una settimana presso le strutture ricettive del territorio regionale che abbiano dato la propria disponibilità, impegnandosi a scontare dai costi di alloggio detto bonus ed altresì a scontare equivalente cifra a proprio carico per una persona di accompagnamento. Il bonus sarà corrisposto ai predetti beneficiari, mediante rimborso alle strutture ricettive aderenti che abbiano ospitato il personale sanitario in esame a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante i pernottamenti ed i costi, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nel limite complessivo di euro 90.000,00 nell’esercizio finanziario 2020.”.
Sezione V
Attività istituzionali
Art. 19
1. L’ articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1994 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) è sostituito dal seguente:
“3. Le nomine di cui al presente capo non possono essere cumulate; non si possono conferire più di due mandati consecutivi per ricoprire una carica nello stesso organo, ovvero nella stessa tipologia di organo, del medesimo ente; la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Non rilevano i mandati esercitati per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico, salvo che la cessazione sia avvenuta a causa di dimissioni volontarie. Il presente comma non si applica ai casi in cui le nomine siano direttamente derivanti dal ruolo amministrativo ricoperto.”.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).


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