LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 17
Modifica alla
legge regionale n. 2 del 2018
1.
Dopo l’
articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:
“Articolo 5 bis
Investimenti per la qualificazione dell’offerta educativa e formativa
1.
La Regione, anche a seguito dell’emergenza da Covid-19, al fine di qualificare l’offerta educativa e formativa, può concedere contributi per l’acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all’articolo 4, nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica musicale. I contributi sono concessi sulla base di criteri definiti con atto di Giunta Regionale nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.”.