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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 18
1. All’ articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38 )) è aggiunto il seguente comma:
“ 3 ter. Al fine di riconoscere il prezioso impegno fornito dal personale sanitario proveniente da fuori Regione che ha prestato servizio presso la regione Emilia-Romagna per l’assistenza nella fase di emergenza Covid-19, come risultante dagli elenchi della Direzione generale Cura della persona salute e welfare, la Regione concede a ciascun soggetto un contributo "bonus una tantum" pari a 350,00 euro da utilizzarsi per sostenere il costo di alloggio proprio per il periodo massimo di una settimana presso le strutture ricettive del territorio regionale che abbiano dato la propria disponibilità, impegnandosi a scontare dai costi di alloggio detto bonus ed altresì a scontare equivalente cifra a proprio carico per una persona di accompagnamento. Il bonus sarà corrisposto ai predetti beneficiari, mediante rimborso alle strutture ricettive aderenti che abbiano ospitato il personale sanitario in esame a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante i pernottamenti ed i costi, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nel limite complessivo di euro 90.000,00 nell’esercizio finanziario 2020.”.

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