LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 4
ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022
BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 31 luglio 2020
INDICE
Art. 1 - Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
Art. 2 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
Art. 3 - Fondo di cassa
Art. 4 - Stato di previsione delle entrate e delle spese
Art. 5 - Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
Art. 6 - Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
Art. 7 - Allegati all’assestamento e prima variazione al bilancio
Art. 8 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della
legge regionale n. 30 del 2019
Art. 9 - Modifiche all’
art. 12 della legge regionale n. 30 del 2019
Art. 10 - Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado
Art. 11 - Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
Art. 12 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
1.
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2020, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2020, sono rappresentate nell’allegato 1 alla presente legge.
Art. 2
Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
1.
A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 710.668.291,07.
Art. 3
Fondo di cassa
1.
Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 1.023.105.332,48 in conformità con quanto disposto dall’
articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019.
Art. 4
Stato di previsione delle entrate e delle spese
1.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 895.741.482,89 quanto alla previsione di competenza, e di euro 885.292.742,85 quanto alla previsione di cassa.
2.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 82.648.740,13 quanto alla previsione di competenza.
3.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 42.467.369,09 quanto alla previsione di competenza.
Art. 5
Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
1.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 31 (Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022) è ridotta di euro 236.924.948,02.
Art. 6
Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
1.
Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti previsto dall’
articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2019, il ricorso all’indebitamento autorizzato per euro 52.700.000,00 nel 2022 è aumentato di euro 20.000.000,00 per un importo complessivo di euro 72.700.000,00.
Art. 7
Allegati all’assestamento e prima variazione al bilancio
1.
Sono approvati i seguenti allegati:
a)
tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
b)
riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
c)
tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
d)
riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
e)
quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);
f)
prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
g)
prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
h)
prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);
i)
nota integrativa all’assestamento e prima variazione generale del bilancio 2020-2022 (allegato 10);
j)
le variazioni all’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 11);
k)
le variazioni all’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2020-2022 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 12);
l)
elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
m)
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere (allegato 14).
Art. 8
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della
legge regionale n. 30 del 2019
1.
Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, di cui all’
articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla presente legge.
Art. 9
Modifiche all’
art. 12 della legge regionale n. 30 del 2019
1.
Il
comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2019 è sostituito dal seguente:
“1.
Nell’ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) è autorizzato, per il bilancio 2020-2022, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.”.
Art. 10
Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado
1.
Le autorizzazioni di spesa disposte dall'
articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)) sono ridotte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, di euro 200.000,00 nell’esercizio 2020.
Art. 11
Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
1.
Le autorizzazioni di spesa disposte dall’
articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, di euro 50.000,00 nell’esercizio 2021.
Art. 12
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.