LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 5
INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Modifiche all’
articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2009
1.
Il
comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità dell’azienda agricola) è sostituito dal seguente:
2.
Dopo il
comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2009 è inserito il seguente comma:
“5 bis.
Per l’annualità 2020, al fine di supportare le imprese agricole dedite ad attività agrituristiche e multifunzionali danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19, la Regione può concedere contributi a sostegno della liquidità delle imprese stesse, con le modalità e condizioni previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, attraverso aiuti integrativi erogati dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla
legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.”.