LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 5
INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per gli esercizi 2020-2021, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2020-2022.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.