LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 5
INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Riferimenti passivi - norma modificata da:
INDICE
Art. 1 Finanziamenti integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Art. 2 - Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
Art. 3 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
Art. 4 - Modifiche all’
articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2009
Art. 5 - Norma finanziaria
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 15 dicembre 2020 n. 8)
Finanziamenti integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1.
La Regione è autorizzata a concedere aiuti integrativi per il finanziamento di operazioni inserite in progetti di filiera, realizzati nell’ambito della Priorità P3 - "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, secondo le modalità e le condizioni previste dal Programma stesso.
2.
La Regione è inoltre autorizzata a concedere aiuti integrativi volti a finanziare investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca nell’ambito della Misura 4 “ Investimenti in immobilizzazioni materiali”, sottomisura 4.1, operazione 4.1.04 “Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca” , del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso.
3.
All'erogazione degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 spettanti ai beneficiari, provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla
legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Art. 2
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1.
La Regione, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al
decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'
articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ), è autorizzata ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell'
art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ).
2.
La concessione dei contributi è disposta per la realizzazione del programma annuale approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con le modalità e criteri definiti per l’assegnazione delle risorse statali.
Art. 3
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1.
Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2020, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.
2.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3.
La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4.
All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell’
articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.
Art. 4
Modifiche all’
articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2009
1.
Il
comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità dell’azienda agricola) è sostituito dal seguente:
2.
Dopo il
comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2009 è inserito il seguente comma:
“5 bis.
Per l’annualità 2020, al fine di supportare le imprese agricole dedite ad attività agrituristiche e multifunzionali danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19, la Regione può concedere contributi a sostegno della liquidità delle imprese stesse, con le modalità e condizioni previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, attraverso aiuti integrativi erogati dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla
legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.”.
Art. 5
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per gli esercizi 2020-2021, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2020-2022.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.