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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Sezione I
Energia
Art. 11
Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n. 1 del 2017 nel periodo di emergenza da Covid-19
1. Le sanzioni previste dal comma 3 lettera b) e c) e dal comma 4 dell’articolo 24 del regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 (Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell' articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26) relative al mancato rispetto dei termini per l’effettuazione delle operazioni di controllo funzionale e manutenzione, nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui agli articoli 14, 15 e 20 dello stesso regolamento ricadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 non saranno irrogate qualora il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, come identificato nella definizione riportata nell’allegato A del regolamento regionale n. 1 del 2017 regolarizzi la posizione entro 90 giorni decorrenti dal 1° agosto 2020.
2. Decorso tale termine senza la regolarizzazione l'Organismo di accreditamento ed ispezione di cui all' articolo 7 del regolamento regionale n. 1 del 2017 provvederà ad irrogare le sanzioni previste dall’articolo 24 del medesimo regolamento.

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