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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Sezione III
Cultura
Art. 13
1. Dopo l’ articolo 8 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è inserito il seguente:
"Articolo 8 bis
Premi-acquisto di opere d’arte
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e dell’ articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, la Regione può assegnare “premi-acquisto” per opere di artisti meritevoli operanti nella Regione. Almeno tre quarti dei “premi–acquisto” sono riservati ad artisti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
2. Per la selezione degli artisti meritevoli e l’assegnazione dei premi-acquisto la Giunta regionale nomina, con proprio atto, una giuria formata da tre esperti di riconosciuta competenza. Con il medesimo atto la Giunta regionale regola il funzionamento della giuria, ne determina i compensi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale in materia e stabilisce le modalità con cui saranno resi pubblici i criteri per la selezione degli artisti.
3. Nella determinazione dei criteri di selezione degli artisti meritevoli e di attribuzione dei premi-acquisto la giuria opera in piena autonomia. La Regione provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria. Le opere premiate rimarranno nella proprietà della Regione Emilia-Romagna che ne garantisce la fruibilità rendendole disponibili attraverso la loro digitalizzazione, nonché con l’esposizione in spazi aperti al pubblico nelle proprie sedi, o attraverso eventi, o anche con l’eventuale concessione in comodato gratuito ad altri Enti e Istituzioni pubbliche purché siano assicurate analoghe modalità di utilizzo.
4. Il premio-acquisto non può essere assegnato ad artisti che ne abbiano già beneficiato.”.
Art. 14
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
“3. Per quanto riguarda i premi di cui agli articoli 8 e 8-bis, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge n. 37 del 1994 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. I premi-acquisto di cui all’articolo 8 bis sono liquidati successivamente alla consegna dell’opera alla Regione, previa emissione di idonea documentazione fiscale relativa alla cessione del bene.”.
Art. 15
Presidenza dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale che incorpora l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna) nelle strutture della Regione Emilia-Romagna, è possibile la proroga dell’incarico di Presidente fino al 31 dicembre 2020.
Art. 16
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo) è sostituita dalla seguente:
“b) che la qualità di associato sia riservata a Film Commission quali specifici uffici di enti pubblici e a Film Commission convenzionate con enti pubblici territoriali o partecipati da essi, qualora costituite nella forma di soggetti privati.”.
Art. 17
1. Dopo l’ articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:
“Articolo 5 bis
Investimenti per la qualificazione dell’offerta educativa e formativa
1. La Regione, anche a seguito dell’emergenza da Covid-19, al fine di qualificare l’offerta educativa e formativa, può concedere contributi per l’acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all’articolo 4, nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica musicale. I contributi sono concessi sulla base di criteri definiti con atto di Giunta Regionale nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.”.

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