LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022
BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020
Art. 5
Modifiche all’
articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993
1.
Dopo il
comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell’Azienda regionale delle foreste – ARF) è inserito il seguente:
“2 ter.
Per finalità connesse alla più efficace ed efficiente gestione degli impianti sciistici, le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione interessati da tali impianti sciistici possono essere trasferite ai Comuni nei cui territori i beni sono localizzati, con atto della Giunta regionale che fissa anche la decorrenza. I rapporti tra gli enti interessati sono regolati da apposite convenzioni, fatto salvo in loro mancanza quanto stabilito dal comma 1.”.
2.
Nel
comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole
“dai commi 1 bis, 3, 4 e 5”
sono sostituite dalle seguenti:
“dai commi 1 bis, 2 ter, 3, 4 e 5”
.