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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 5
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell’Azienda regionale delle foreste – ARF) è inserito il seguente:
“2 ter. Per finalità connesse alla più efficace ed efficiente gestione degli impianti sciistici, le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione interessati da tali impianti sciistici possono essere trasferite ai Comuni nei cui territori i beni sono localizzati, con atto della Giunta regionale che fissa anche la decorrenza. I rapporti tra gli enti interessati sono regolati da apposite convenzioni, fatto salvo in loro mancanza quanto stabilito dal comma 1.”.
2.
Nel comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole
“dai commi 1 bis, 3, 4 e 5”
sono sostituite dalle seguenti:
“dai commi 1 bis, 2 ter, 3, 4 e 5”
.

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