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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7

RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E 1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 20

Art. 7
1. L’ articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Modalità di svolgimento delle funzioni regionali
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3 la Regione può:
a) attuare interventi diretti, tra i quali l’acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche, e l’organizzazione di iniziative ed eventi;
b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni;
c) stipulare convenzioni con gli enti individuati quale sede di conservazione dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico per i quali è previsto il deposito legale;
d) acquistare e concorrere all’acquisto di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario.
2. La Regione può altresì concedere contributi a soggetti pubblici o privati, ivi compresi i soggetti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), per le seguenti tipologie di interventi:
a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento e gestione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;
b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali ed alle attività ad essi connesse;
c) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi, realizzazione e manutenzione di sistemi informativi per biblioteche, archivi e biblioteche, acquisizione e implementazione di tecnologie per i beni culturali, progetti e attività nel settore delle digital humanities;
d) progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale e di quella bibliotecaria e archivistica dell'Emilia-Romagna;
e) interventi per l'incremento, la catalogazione, la digitalizzazione ed il restauro del patrimonio culturale e delle raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei e degli altri istituti culturali;
f) attività di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori;
g) attività di educazione al patrimonio e di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale;
h) attività e progetti di promozione del libro e della lettura;
i) ristrutturazione, recupero, restauro e adeguamento di edifici adibiti o da adibire a sedi bibliotecarie, museali o archivistiche e alle attività culturali connesse.
3. La Regione, inoltre, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti di Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalità della presente legge, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale regionale. Tali convenzioni riguardano la partecipazione a specifiche iniziative nell'ambito della programmazione regionale di cui all'articolo 7 e comportano l'obbligo per i soggetti titolari degli istituti di garantire l'accesso al patrimonio e ai relativi servizi culturali.
4. La Giunta regionale approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni e stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.”

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