LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7
RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE
LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E
1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 20
Art. 8
Sostituzione dell’
articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
L’
articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Programmazione regionale
1.
L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di musei, archivi storici, biblioteche e beni culturali. La Giunta, nella predisposizione della proposta, tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico per il patrimonio culturale di cui all’
art. 5 della l.r. n. 7 del 2020 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali) e dal Consiglio delle autonomie locali.
2.
Il programma pluriennale in particolare prevede:
a)
gli obiettivi da perseguire distinti tra organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale, le priorità e gli indirizzi per il riparto delle risorse tra i diversi settori e le diverse tipologie di intervento;
b)
gli indirizzi e gli obiettivi generali per la definizione delle convenzioni e degli accordi;
c)
i parametri per la valutazione dei risultati degli interventi regionali.”.