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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7

RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E 1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 20

Lista documenti:
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INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Trasferimento dell'esercizio delle funzioni dall'lstituto per i beni artistici, culturali e naturali alla Regione
Art. 3 - Funzioni della Regione in materia di patrimonio culturale
Art. 4 - Modalità di svolgimento delle funzioni
Art. 5 - Comitato scientifico per il patrimonio culturale
Art. 6 - Sostituzione dell’ articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000
Art. 7 - Sostituzione dell’ articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000
Art. 8 - Sostituzione dell’ articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000
Art. 9 - Modifiche all’ articolo 1 della legge regionale n. 43 del 2001
Art. 10 - Modifiche all’ articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 11 - Modifiche all’ articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 12 - Modifiche all’ articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2014
Art. 13 - Sostituzione dell’ articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2014
Art. 14 - Sostituzione dell’ articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2014
Art. 15 - Modifiche all’ articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2014
Art. 16 - Disposizioni finanziarie
Art. 17 - Disposizioni transitorie
Art. 18 - Abrogazioni e norme finali
Art. 19 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1

(sostituito comma 2 da art. 8 L.R. 21 ottobre 2021, n. 13)

Finalità
1. La Regione, al fine di semplificare e razionalizzare la propria organizzazione amministrativa e di renderla maggiormente rispondente alle competenze e alle funzioni regionali, anche a seguito della riforma del sistema di governo dettata dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), con la presente legge disciplina una prima fase del riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni in materia di patrimonio culturale in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno).
2. Ai fini della presente legge per patrimonio culturale si intende l’insieme dei beni culturali, materiali e immateriali, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e dei beni paesaggistici e, più in generale, delle risorse ereditate dal passato, che le comunità regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua trasformazione, compresi tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.
Art. 2
Trasferimento dell'esercizio delle funzioni dall'lstituto per i beni artistici, culturali e naturali alla Regione
1. I compiti e le attribuzioni esercitati dall’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), riordinato con legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione-Emilia-Romagna), dal 1° gennaio 2021 sono riassunti dalla Regione. Dalla medesima data l’IBACN cessa di svolgere ogni attività che non sia finalizzata o strumentale alla soppressione dell’istituto come previsto al comma 7.
2. Gli organi dell’IBACN decadono dalla data di cui al comma 1, ad eccezione del revisore unico.
3. Dalla data di cui al comma 1 i beni, anche strumentali, materiali e immateriali, di cui l’IBACN è titolare sono riacquisiti dalla Regione Emilia-Romagna; di essi è redatto un inventario sulla base del quale verranno predisposti appositi verbali di consegna e trasferimento.
4. Il personale a tempo indeterminato e determinato della Regione Emilia-Romagna assegnato all’ IBACN, dalla data di cui al comma 1 è riassegnato alla Regione. La Regione esercita i compiti e le funzioni già attribuiti all’Istituto avvalendosi prioritariamente del personale riassegnato.
5. Dalla data di cui al comma 1 la Regione subentra nei rapporti attivi e passivi dell’IBACN afferenti alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici.
6. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la sollecita, efficiente ed economica attuazione di ogni operazione finalizzata alla soppressione dell’IBACN; a tal fine con il medesimo atto la Giunta individua un commissario per la ricognizione e la chiusura dei rapporti attivi e passivi diversi da quelli di cui al comma 5 e lo autorizza a compiere tutti gli atti degli organi decaduti necessari alla soppressione dell'Istituto. La durata dell’incarico di commissario è di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi. Il commissario si avvale delle risorse strumentali e umane di cui ai commi 3 e 4.
7. Alla scadenza del termine della gestione commissariale di cui al comma 6 l’IBACN è soppresso e la Regione subentra in ogni rapporto attivo e passivo dell’Istituto. Anche ai fini della loro annotazione nelle scritture contabili della Regione il commissario procede alla ricognizione di detti rapporti e al trasferimento della giacenza di cassa; le somme impegnate a favore dell’Istituto e iscritte nel conto dei residui della Regione sono versate all'entrata del bilancio della Regione per la successiva riassegnazione per fare fronte ai rapporti giuridici in cui la Regione è subentrata. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 3

(sostituita lett. b) comma 1 e modificata lett. h) comma 1 da art. 9 L.R. 21 ottobre 2021, n. 13)

Funzioni della Regione in materia di patrimonio culturale
1. La Regione, dalla data di cui all’articolo 2 comma 1, oltre all’esercizio delle funzioni disciplinate dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), assume la gestione delle funzioni già assegnate all’IBACN dall’ articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 nel settore del patrimonio culturale del territorio regionale. In particolare, la Regione:
a) promuove, svolge e sostiene attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione, la conservazione e la promozione del patrimonio culturale;
b) gestisce e alimenta il catalogo regionale integrato del patrimonio culturale e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento, nel rispetto delle modalità previste a livello statale e degli standard al riguardo definiti dagli Istituti centrali competenti;
c) presta la propria collaborazione e consulenza a enti e soggetti pubblici e privati;
d) definisce e gestisce i sistemi e i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con gli enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi relativi alla documentazione del patrimonio culturale conservata negli istituti culturali e utile anche quale supporto alla pianificazione territoriale, con particolare riferimento alla documentazione dei centri storici e del patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale;
e) promuove e sostiene interventi di conservazione, restauro, manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale;
f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico, anche attraverso una mediateca specializzata, la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale, consentendo e promuovendo la consultazione delle banche dati relative al patrimonio culturale;
g) promuove, sostiene e realizza iniziative espositive e progetti di educazione al patrimonio culturale con particolare riguardo all’educazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza e delle giovani generazioni.
h) realizza la mappatura dei paesaggi dell’Emilia-Romagna e della loro trasformazione, avvalendosi di tecnologie digitali e garantendone articolazioni territoriali e tematiche, anche a supporto delle attività di restauro, ripristino e promozione, nonché della pianificazione territoriale e paesistica.
Art. 4
Modalità di svolgimento delle funzioni
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3 la Regione opera mediante interventi diretti, tra i quali l’acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche e l’organizzazione di iniziative ed eventi.
2. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), e) e g) può altresì concedere contributi per progetti, iniziative e attività proposte da soggetti pubblici o privati ivi compresi i soggetti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno).
3. Per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) la Regione può concedere contributi in conto capitale per il restauro dei beni artistici, culturali, architettonici, naturali e paesaggistici, il miglioramento della loro fruibilità, nonché per interventi diretti alla loro valorizzazione, ivi inclusi l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi.
4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 3 la Regione opera attraverso la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati ovvero conclude accordi con gli enti pubblici ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indicanti la tipologia degli interventi da realizzare, i soggetti attuatori, gli oneri a carico dei soggetti firmatari, la durata e le modalità di attuazione.
5. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
6. La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione assembleare competente sullo stato di attuazione delle politiche e degli interventi in materia di patrimonio culturale, anche con riferimento alle funzioni svolte dal Comitato scientifico per il patrimonio culturale di cui all’articolo 5, nonché sulla realizzazione e lo stato di avanzamento dei progetti, delle iniziative e delle attività del presente articolo.
Art. 5
Comitato scientifico per il patrimonio culturale
1. Al fine di qualificare le politiche regionali grazie all’apporto delle migliori competenze del territorio è istituito il Comitato scientifico per il patrimonio culturale, di seguito denominato Comitato scientifico. Il Comitato scientifico è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive e propositive.
2. Il Comitato scientifico si esprime sulla programmazione regionale di cui all’ articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 nonché sulle proposte normative e su ogni altro progetto o intervento relativi al patrimonio culturale su cui la Giunta regionale ritenga di richiedere un parere.
3. Il Comitato scientifico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da membri scelti fra personalità in possesso di idonee competenze.
4. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato scientifico e gli eventuali compensi dei suoi componenti sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, nel rispetto della normativa statale.
Art. 6
1. L’ articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. La Regione inoltre:
a) promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali regionali;
b) supporta gli enti locali nel raccordo con gli organi statali della tutela e gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
c) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti e dei beni culturali nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;
d) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole e il sistema informativo partecipato degli archivi storici emiliano-romagnoli, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con le altre regioni e le università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;
e) individua, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione dei beni e degli istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
f) supporta, con attività di consulenza e pareri, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e dei sistemi museali, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, musei, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;
g) coopera con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio;
h) favorisce il coordinamento e le relazioni fra musei, biblioteche e archivi storici, pubblici e privati;
i) aderisce alle politiche nazionali ed europee di ricerca, tutela e promozione dei beni culturali della regione e promuove la collaborazione e la cooperazione con le altre Regioni, le università degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;
l) promuove la ricerca e l’investimento di risorse economiche di soggetti privati nei settori dei beni e degli istituti culturali;
m) sostiene l’incremento delle collezioni pubbliche acquisendo o concorrendo all'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali;
n) assicura il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 Sito esterno (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 Sito esterno (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico) al fine di costituire l’archivio regionale della produzione editoriale;
o) promuove la lettura attuando iniziative specifiche nonché partecipando o coordinando interventi di altri soggetti pubblici e privati;
p) assicura e coordina la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, anche attraverso la costituzione di banche dati e la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali curandone la diffusione;
q) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;
r) promuove, sostiene e realizza studi e pubblicazioni, anche periodiche, riguardanti il patrimonio culturale regionale e gli istituti e luoghi della cultura del territorio regionale.”.
Art. 7
1. L’ articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Modalità di svolgimento delle funzioni regionali
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3 la Regione può:
a) attuare interventi diretti, tra i quali l’acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche, e l’organizzazione di iniziative ed eventi;
b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni;
c) stipulare convenzioni con gli enti individuati quale sede di conservazione dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico per i quali è previsto il deposito legale;
d) acquistare e concorrere all’acquisto di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario.
2. La Regione può altresì concedere contributi a soggetti pubblici o privati, ivi compresi i soggetti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), per le seguenti tipologie di interventi:
a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento e gestione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;
b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali ed alle attività ad essi connesse;
c) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi, realizzazione e manutenzione di sistemi informativi per biblioteche, archivi e biblioteche, acquisizione e implementazione di tecnologie per i beni culturali, progetti e attività nel settore delle digital humanities;
d) progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale e di quella bibliotecaria e archivistica dell'Emilia-Romagna;
e) interventi per l'incremento, la catalogazione, la digitalizzazione ed il restauro del patrimonio culturale e delle raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei e degli altri istituti culturali;
f) attività di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori;
g) attività di educazione al patrimonio e di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale;
h) attività e progetti di promozione del libro e della lettura;
i) ristrutturazione, recupero, restauro e adeguamento di edifici adibiti o da adibire a sedi bibliotecarie, museali o archivistiche e alle attività culturali connesse.
3. La Regione, inoltre, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti di Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalità della presente legge, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale regionale. Tali convenzioni riguardano la partecipazione a specifiche iniziative nell'ambito della programmazione regionale di cui all'articolo 7 e comportano l'obbligo per i soggetti titolari degli istituti di garantire l'accesso al patrimonio e ai relativi servizi culturali.
4. La Giunta regionale approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni e stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.”
Art. 8
1. L’ articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Programmazione regionale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di musei, archivi storici, biblioteche e beni culturali. La Giunta, nella predisposizione della proposta, tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico per il patrimonio culturale di cui all’ art. 5 della l.r. n. 7 del 2020 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali) e dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Il programma pluriennale in particolare prevede:
a) gli obiettivi da perseguire distinti tra organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale, le priorità e gli indirizzi per il riparto delle risorse tra i diversi settori e le diverse tipologie di intervento;
b) gli indirizzi e gli obiettivi generali per la definizione delle convenzioni e degli accordi;
c) i parametri per la valutazione dei risultati degli interventi regionali.”.
Art. 9
1.
Alla lettera b) del comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole
“l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);”
sono soppresse.
Art. 10
1. Il comma 4 bis dell’articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) è sostituito dal seguente:
“4 bis. La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici, anche a rilevanza fiscale, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) nonché, mediante apposita convenzione, anche a titolo oneroso, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) e da altri soggetti pubblici.”.
Art. 11
1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici svolte secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 4 bis.".
Art. 12
1.
Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 2014, n. 1 (Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive) le parole
“dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN),”
sono soppresse.
Art. 13
1. L’ articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2014 n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Gestione
1. La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, sentito il comitato di cui all’articolo 5, approva il piano annuale delle azioni e degli interventi di cui all’articolo 2, individuando le relative modalità attuative ai sensi dell’articolo 4.”
Art. 14
1. L’ articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2014 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Modalità di attuazione
1. Per attuare quanto disposto dall’articolo 2, la Regione può:
a) operare con interventi diretti, anche assegnando incarichi per studi e ricerche;
b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici;
c) concedere contributi per il sostegno di progetti presentati da soggetti pubblici e privati;
d) istituire e assegnare premi per le tesi di laurea e di dottorato, già discusse, riguardanti i dialetti dell’Emilia-Romagna.
2. La Giunta regionale, di norma col piano di cui all’articolo 3 o comunque con propri atti, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni, il numero e l’importo nonché le modalità di costituzione e i compensi della giuria dei premi per le tesi di laurea e di dottorato di cui al comma 1, in coerenza con la normativa statale.”.
Art. 15
1.
Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2014 le parole
“undici membri di comprovata competenza nell'ambito dei dialetti locali, che rappresentino l'intero territorio regionale,”
sono sostituite dalle seguenti:
“massimo cinque membri di comprovata competenza”.
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 29 del 1995, nell’ambito delle Missioni 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 8 – Statistica e sistemi informativi e 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
“Bologna città europea della cultura per l’anno 2000”
, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna) dal bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022. Nell’ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2022 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 17
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi abrogate o modificate dalla presente legge.
2. I direttori generali competenti, nelle more della riorganizzazione necessaria per dare attuazione alla presente legge, sono autorizzati a confermare gli incarichi già in essere presso l’IBACN al 31 dicembre 2020 fino alla loro scadenza prefissata.
Art. 18
Abrogazioni e norme finali
1. Dal 1° gennaio 2021 sono abrogate:
c)
l’ articolo 34 della legge 23 dicembre 2004, n. 27 Sito esterno (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’ articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007);
f)
la lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019).
2.
Nel comma 2 dell’art. 10 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole
“ai sensi del comma 2 dell’art. 3”
sono sostituite dalle parole
“ai sensi del comma 3 dell’art. 6”.
3. Le modifiche apportate alle leggi regionali dal comma 2 e dagli articoli da 6 a 15 decorrono dal 1° gennaio 2021.
4. Dalla data di cui all’articolo 2, comma 1, tutti i richiami all’IBACN sono da intendersi riferiti alla Regione Emilia-Romagna.
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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