LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7
RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE
LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E
1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 20
Art. 18
Abrogazioni e norme finali
1.
Dal 1° gennaio 2021 sono abrogate:
c)
l’
articolo 34 della legge 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007);
f)
la
lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019).
2.
Nel
comma 2 dell’art. 10 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole
“ai sensi del comma 2 dell’art. 3”
sono sostituite dalle parole
“ai sensi del comma 3 dell’art. 6”.
3.
Le modifiche apportate alle leggi regionali dal comma 2 e dagli articoli da 6 a 15 decorrono dal 1° gennaio 2021.
4.
Dalla data di cui all’articolo 2, comma 1, tutti i richiami all’IBACN sono da intendersi riferiti alla Regione Emilia-Romagna.