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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2020, n. 8

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 2020

BOLLETTINO UFFICIALE n. 430 del 15 dicembre 2020

INDICE

Art. 1 Finanziamenti integrativi al Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 e modifiche al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2020
Art. 2 Rinuncia al recupero di importi limitati nell’ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020
Art. 3 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Finanziamenti integrativi al Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 e modifiche al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2020
1.
Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2020, n. 5 (Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009) è così sostituito:
“2. La Regione è inoltre autorizzata a concedere aiuti integrativi volti a finanziare investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca nell’ambito della Misura 4 “ Investimenti in immobilizzazioni materiali”, sottomisura 4.1, operazione 4.1.04 “Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca” , del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso."
Art. 2
Rinuncia al recupero di importi limitati nell’ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020
1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, per le Misure di sostegno del Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 non si provvede al recupero di pagamenti indebiti inferiori a cento euro, non computando gli interessi.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).


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