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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9

DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 433 del 16 dicembre 2020

Art. 38
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, la prima volta entro due anni successivi alla prima assegnazione di concessione ai sensi della presente legge e successivamente con cadenza triennale presenta alla commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni su:
a) lo svolgimento delle procedure previste dalla presente legge;
b) il conseguimento degli obiettivi di tutela, miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, nonché sull’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

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