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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9

DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 433 del 16 dicembre 2020

Art. 39
Disposizioni finali
1. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento alla concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica trovano applicazione anche per i procedimenti di concessione di acqua pubblica a scopo idroelettrico non rientranti nel campo di applicazione dell’ articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno.
2. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 3, sono riunite in un’unica concessione entro un anno dall’entrata in vigore della stessa.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle concessioni di acqua pubblica con costruzione ed esercizio di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in quanto compatibili.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalle normative statali e regionali in materia di demanio idrico.

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