LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 433 del 16 dicembre 2020
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1.
La presente legge, in attuazione dell'
articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), disciplina:
a)
le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, come definite dall’
articolo 6, comma secondo, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa statale;
b)
la determinazione del canone delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3.000 kilowatt ai sensi dell’
articolo 12 del d.lgs. 79 del 1999 e dell’
articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
2.
Le concessioni hanno ad oggetto la derivazione d’acqua unitamente all’utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili.
3.
Sono oggetto di un’unica concessione di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico gli impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale pari o superiore a 3000 kW. Tale concessione è soggetta al canone previsto dalla presente legge.
4.
La presente legge concorre al conseguimento, in un’ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi alla tutela, al miglioramento e al risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, all’equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonché all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Art. 2
Competenze
1.
L’amministrazione competente per le funzioni di cui alla presente legge è la Regione Emilia-Romagna che le esercita anche avvalendosi delle proprie agenzie strumentali ai sensi della
legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
Art. 3
Regime delle opere e dei beni
1.
Alla scadenza della concessione e negli altri casi di cessazione della stessa, le opere definite all'articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 passano in stato di regolare funzionamento e senza compenso in proprietà della Regione, in attuazione dell’
articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 per essere destinate al medesimo utilizzo, salvo che sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell’uso idroelettrico.
2.
Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall’autorità concedente, allo stesso concessionario è riconosciuto ai sensi dell’
articolo 12, comma 1-ter, lettera d), del d.lgs. n. 79 del 1999 un indennizzo, corrisposto dal concessionario subentrante, pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. n. 1775 del 1933. La realizzazione di interventi di manutenzione, necessari per la sicurezza resta a carico del concessionario uscente fino al subentro dell’assegnatario, salvo indennizzo.
3.
Per i beni diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma primo del r.d. n. 1775 del 1933, ricompresi nella proposta progettuale gestionale e necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità della produzione elettrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25, comma secondo e seguenti del r.d. n. 1775 del 1933, con corresponsione all’avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all’
articolo 12, comma 1-ter, lett. n), del d.lgs. n. 79 del 1999 da parte dell’assegnatario.
4.
Le opere di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 sono messe, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste dalla presente legge.
5.
Per i beni diversi da quelli previsti all'articolo 25, comma 1, del r.d. n. 1775 del 1933 si applica quanto previsto all’articolo 4, comma 11.
6.
Le opere di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 passano in proprietà della Regione previa sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna a seguito dell’accertamento del regolare funzionamento.
Art. 4
Ricognizione delle opere e dei beni
1.
Fatto salvo quanto previsto al comma 2, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:
a)
l’inventario delle opere definite all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell’
articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 e dell’articolo 3, comma 1, della presente legge;
b)
l’inventario dei beni, diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933, riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 25, comma secondo, del r.d. n. 1775 del 1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;
c)
una relazione analitica, firmata da un tecnico abilitato a seconda delle competenze necessarie, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l’altro, informazioni aggiornate in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l’eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
d)
lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, il tutto firmato da tecnici abilitati e in formato digitale; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da un tecnico abilitato, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;
e)
l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni nonché quelli da realizzare in previsione nell’ultimo quinquennio; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente;
f)
i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o gravami assunti dalla concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;
g)
per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l’elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi;
h)
il progetto di gestione dell’invaso, ai sensi dell’
articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
i)
i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell’energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito.
2.
Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 7.
3.
Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza o la revoca, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell’autorità competente. In caso di rinuncia, tale rapporto deve essere presentato in sede di comunicazione della rinuncia medesima insieme alla documentazione prevista dalla disciplina regionale di settore.
4.
Qualora sia rilevata la mancanza, l’incompletezza o l'erroneità di dati all'interno del rapporto di fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il concessionario uscente è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato.
5.
In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 4, la Regione, ferme restando l’azione risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e di attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente.
6.
La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempienza ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al titolo II.
7.
La verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione avviene anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all’acquisizione in proprietà alla Regione delle opere di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933.
8.
Il concessionario uscente ha l’obbligo di consentire l’accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.
9.
Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933, le stesse opere, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nella disponibilità e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione, ivi compresi tutti gli adempimenti per la gestione degli invasi e delle opere anche in caso di eventi di piena.
10.
Qualora alla cessazione della concessione la Regione ravvisi l’incompatibilità tecnica del mantenimento della derivazione con l’interesse pubblico può ordinare la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi sulla base del piano di dismissione approvato dall’amministrazione con oneri connessi a carico del concessionario medesimo.
11.
I beni diversi da quelli previsti all'articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della concessione e necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità della produzione elettrica, passano al nuovo concessionario a seguito del provvedimento di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. n. 79 del 1999 e dalla presente legge.
12.
Nel disciplinare di concessione sono definiti le modalità e i tempi di subentro del concessionario nella disponibilità dei beni, che deve avvenire comunque nel termine di centottanta giorni.
Art. 5
Derivazioni che interessano più Regioni
1.
Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell’
articolo 12, comma 1 ter, lettera p), del d.lgs. n. 79 del 1999 , le funzioni amministrative finalizzate all’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione nel cui territorio insista la maggior portata di derivazione d’acqua da assegnare in concessione.
2.
Per le derivazioni di cui al comma 1, le Regioni provvedono ai sensi dell’
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per definire i reciproci rapporti e la disciplina regionale applicabile per l’utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà e la ripartizione dei canoni tra le Regioni.
Art. 6
Termini per l’avvio dei procedimenti per l’assegnazione delle concessioni
1.
I procedimenti per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati almeno due anni prima della scadenza.
2.
I titolari delle concessioni in scadenza proseguono l’esercizio delle concessioni oltre la scadenza delle stesse, per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di assegnazione, fermo restando il pagamento del canone, compreso quello aggiuntivo, previsti all’articolo 33.