LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 433 del 16 dicembre 2020
TITOLO IV
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 35
Sanzioni amministrative
1.
In ogni caso il mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di fine concessione previsti all’articolo 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000 a un massimo di euro 250.000 per ogni semestre di ritardo ai sensi della
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). La sanzione di cui al precedente periodo si applica, altresì, in caso di presentazione di un rapporto non completo con riguardo ad ogni contenuto indicato dall’articolo 4.
2.
La mancata presentazione del Programma di lavori di cui all’articolo 36 o l’inadeguatezza dello stesso, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000 a un massimo di euro 250.000 ai sensi della
legge regionale n. 21 del 1984.
3.
Non è ammesso il pagamento in forma ridotta di cui all’
articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984 per le sanzioni amministrative della presente legge.
4.
Sono fatte salve le sanzioni già previste dalle normative di settore con riferimento alle fattispecie ivi disciplinate.