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LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9

DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 TITOLO II - ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
Chiudere area tit3 TITOLO III - CANONI DI CONCESSIONE E OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 33 - Canoni di concessione
Art. 34 - Fornitura gratuita di energia elettrica
Espandere area tit4 TITOLO IV - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Espandere area tit5 TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Sito esterno(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), disciplina:
a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, come definite dall’ articolo 6, comma secondo, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Sito esterno(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa statale;
b) la determinazione del canone delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3.000 kilowatt ai sensi dell’ articolo 12 del d.lgs. 79 del 1999 Sito esternoe dell’ articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Sito esterno(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
2. Le concessioni hanno ad oggetto la derivazione d’acqua unitamente all’utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili.
3. Sono oggetto di un’unica concessione di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico gli impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale pari o superiore a 3000 kW. Tale concessione è soggetta al canone previsto dalla presente legge.
4. La presente legge concorre al conseguimento, in un’ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi alla tutela, al miglioramento e al risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, all’equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonché all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Art. 2
Competenze
1. L’amministrazione competente per le funzioni di cui alla presente legge è la Regione Emilia-Romagna che le esercita anche avvalendosi delle proprie agenzie strumentali ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13(Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
Art. 3

(modificato comma 2 da art. 9 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Regime delle opere e dei beni
1. Alla scadenza della concessione e negli altri casi di cessazione della stessa, le opere definite all'articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 passano in stato di regolare funzionamento e senza compenso in proprietà della Regione, in attuazione dell’ articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esternoper essere destinate al medesimo utilizzo, salvo che sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell’uso idroelettrico.
2. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall’autorità concedente, allo stesso concessionario è riconosciuto ai sensi dell’ articolo 12, comma 1-ter, lettera d), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esternoun indennizzo, corrisposto dal concessionario subentrante, pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. n. 1775 del 1933. La realizzazione di interventi di manutenzione, necessari per la sicurezza resta a carico del concessionario uscente fino al subentro dell’assegnatario ....
3. Per i beni diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma primo del r.d. n. 1775 del 1933, ricompresi nella proposta progettuale gestionale e necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità della produzione elettrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25, comma secondo e seguenti del r.d. n. 1775 del 1933, con corresponsione all’avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all’ articolo 12, comma 1-ter, lett. n), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esternoda parte dell’assegnatario.
4. Le opere di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 sono messe, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste dalla presente legge.
5. Per i beni diversi da quelli previsti all'articolo 25, comma 1, del r.d. n. 1775 del 1933 si applica quanto previsto all’articolo 4, comma 11.
6. Le opere di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 passano in proprietà della Regione previa sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna a seguito dell’accertamento del regolare funzionamento.
Art. 4
Ricognizione delle opere e dei beni
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:
a) l’inventario delle opere definite all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell’ articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esternoe dell’articolo 3, comma 1, della presente legge;
b) l’inventario dei beni, diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933, riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 25, comma secondo, del r.d. n. 1775 del 1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;
c) una relazione analitica, firmata da un tecnico abilitato a seconda delle competenze necessarie, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l’altro, informazioni aggiornate in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l’eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, il tutto firmato da tecnici abilitati e in formato digitale; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da un tecnico abilitato, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;
e) l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni nonché quelli da realizzare in previsione nell’ultimo quinquennio; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente;
f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o gravami assunti dalla concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;
g) per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l’elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi;
h) il progetto di gestione dell’invaso, ai sensi dell’ articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno(Norme in materia ambientale);
i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell’energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito.
2. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 7.
3. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza o la revoca, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell’autorità competente. In caso di rinuncia, tale rapporto deve essere presentato in sede di comunicazione della rinuncia medesima insieme alla documentazione prevista dalla disciplina regionale di settore.
4. Qualora sia rilevata la mancanza, l’incompletezza o l'erroneità di dati all'interno del rapporto di fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il concessionario uscente è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato.
5. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 4, la Regione, ferme restando l’azione risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e di attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente.
6. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempienza ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al titolo II.
7. La verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione avviene anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all’acquisizione in proprietà alla Regione delle opere di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933.
8. Il concessionario uscente ha l’obbligo di consentire l’accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.
9. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933, le stesse opere, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nella disponibilità e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione, ivi compresi tutti gli adempimenti per la gestione degli invasi e delle opere anche in caso di eventi di piena.
10. Qualora alla cessazione della concessione la Regione ravvisi l’incompatibilità tecnica del mantenimento della derivazione con l’interesse pubblico può ordinare la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi sulla base del piano di dismissione approvato dall’amministrazione con oneri connessi a carico del concessionario medesimo.
11. I beni diversi da quelli previsti all'articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della concessione e necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità della produzione elettrica, passano al nuovo concessionario a seguito del provvedimento di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esternoe dalla presente legge.
12. Nel disciplinare di concessione sono definiti le modalità e i tempi di subentro del concessionario nella disponibilità dei beni, che deve avvenire comunque nel termine di centottanta giorni.
Art. 5
Derivazioni che interessano più Regioni
1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell’ articolo 12, comma 1 ter, lettera p), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno, le funzioni amministrative finalizzate all’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione nel cui territorio insista la maggior portata di derivazione d’acqua da assegnare in concessione.
2. Per le derivazioni di cui al comma 1, le Regioni provvedono ai sensi dell’ articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per definire i reciproci rapporti e la disciplina regionale applicabile per l’utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà e la ripartizione dei canoni tra le Regioni.
Art. 6
Termini per l’avvio dei procedimenti per l’assegnazione delle concessioni
1. I procedimenti per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati almeno due anni prima della scadenza.
2. I titolari delle concessioni in scadenza proseguono l’esercizio delle concessioni oltre la scadenza delle stesse, per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di assegnazione, fermo restando il pagamento del canone, compreso quello aggiuntivo, previsti all’articolo 33.
TITOLO II
ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
CAPO I
Disposizioni comuni
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 7
Valutazioni preliminari e deliberazione a concedere l’uso delle acque
1. In previsione della scadenza di una concessione, o in caso di cessazione per decadenza o rinuncia del concessionario, prima di procedere all’assegnazione della concessione la Regione accerta se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso per la produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, e, in particolare, nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nel Piano di tutela delle acque regionale, nel Piano di gestione del rischio alluvioni e nel Piano energetico regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili, tenendo conto dell’emergenza idrica anche in coerenza con il d. lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Qualora ai sensi del comma 1 la Regione accerti che non sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, con la medesima deliberazione dispone di procedere alla concessione dell’uso delle acque, fissando il termine entro cui avviare il procedimento, in una delle forme ammesse dall’ articolo 12, comma 1 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno, ovvero:
a) a un operatore economico individuato attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Sito esterno(Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica) nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo Sito esterno18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
4. In via ordinaria la Regione procede ai sensi del comma 3, lettera a). In ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti, la Regione può procedere ai sensi del comma 3, lettera b) o c) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e proporzionalità.
Art. 8
Criterio di assegnazione della concessione
1. Ai fini della selezione delle istanze per l’assegnazione della concessione si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti elementi della proposta progettuale gestionale:
a) qualità dell’offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri di cui all’articolo 23;
b) entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 33 posto a base di gara.
2. Al fine di garantire il confronto concorrenziale sui profili tecnici e qualitativi, per il punteggio relativo all’offerta economica è stabilito un tetto di ponderazione massimo entro il limite del 20% di quello complessivo. Per attuare la ponderazione e attribuire il punteggio a ciascun elemento di cui al comma 1, nel bando è indicata la metodologia per individuare con un unico parametro numerico finale la proposta più vantaggiosa.
Art. 9
Durata della concessione
1. Le concessioni possono avere una durata compresa tra venti e quaranta anni, con facoltà di incrementare il termine fino a un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale gestionale presentata e all'importo dell'investimento.
SEZIONE II
Procedimento unico di assegnazione della concessione
Art. 10
Procedimento unico
1. L’assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nell’ambito di un procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, indicati all’ articolo 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 Sito esternoper i contratti esclusi dall’ambito di applicazione dello stesso decreto. Le restanti disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016 Sito esternosi applicano in quanto richiamate dalla presente legge o dal bando di gara.
2. Ai sensi dell’ articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno, alla valutazione delle proposte progettuali gestionali partecipano tutte le amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno(Legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 Sito esterno(Misure urgenti in materia di dighe), convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 Sito esterno, e all' articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166 Sito esterno(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Collegato alla finanziaria 2002), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 11

(modificata lett. b) comma 1 da art. 10 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Fasi del procedimento unico
1. Il procedimento unico si articola nelle seguenti fasi:
a) approvazione del bando di gara per la selezione del concessionario con i contenuti essenziali di cui all’articolo 14;
b) pubblicazione del bando per la selezione del concessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 3
c) presentazione delle istanze;
d) verifica di ammissibilità e di completezza documentale delle istanze secondo le modalità indicate all’articolo 21;
e) convocazione di una conferenza di servizi per la selezione della migliore proposta sulla base delle disposizioni e dei criteri previsti dal bando, con le modalità indicate all’articolo 22;
f) pubblicizzazione del progetto selezionato e consultazioni secondo le modalità indicate all’articolo 25;
g) eventuali integrazioni secondo le modalità indicate all’articolo 26;
h) convocazione di una conferenza di servizi per l’assegnazione e l’autorizzazione del progetto secondo le modalità indicate all’articolo 27;
i) adozione del provvedimento unico di concessione secondo le modalità di cui all’articolo 29.
Art. 12

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Termini procedimentali
1. Il procedimento unico di cui all’articolo 10 è avviato con l’approvazione del bando di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), ed è concluso con l’adozione del provvedimento unico di concessione di cui all’articolo 11, comma 1, lett. i), entro il terminedi 18 mesi , fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA.
2. Con riferimento ai termini per la presentazione delle istanze di concessione si applica l’ articolo 79 del d.lgs. n. 50 del 2016 Sito esterno.
Art. 13
Trasparenza, accesso agli atti e riservatezza
1. Fino alla pubblicazione del bando per la selezione del concessionario tutte le amministrazioni e le strutture coinvolte nel procedimento sono tenute a non comunicare a terzi o a rendere noti i relativi contenuti, nonché le informazioni la cui diffusione possa determinare il rischio di alterazioni della concorrenza.
2. Si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Sito esterno(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Emilia-Romagna.
Art. 14

(modificato comma 3 da art. 12 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Bando
1. Il bando di gara per la selezione del concessionario deve riportare i seguenti contenuti essenziali:
a) individuazione dell’oggetto e della durata della concessione in applicazione dell’articolo 9;
b) individuazione dei destinatari e delle finalità del bando a seconda della formula prescelta tra quelle previste dall’ articolo 12, comma 1 bis, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno;
c) descrizione delle fasi e delle modalità di svolgimento del procedimento di selezione;
d) descrizione delle modalità e dei termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione al procedimento di assegnazione e della documentazione da produrre ai sensi dell’articolo 20;
e) specificazione del criterio di assegnazione della concessione ai sensi dell’articolo 8 e ponderazione degli elementi ivi previsti;
f) indicazione del valore del canone di cui all’articolo 33 posto a base dell’offerta economica;
g) elenco dei requisiti di ammissione di ordine generale e di quelli relativi alla capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria ai sensi dell’articolo 19;
h) descrizione delle attività da svolgere in quanto funzionali all’esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
i) descrizione di eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
j) descrizione degli obblighi e delle limitazioni gestionali ai sensi dell’articolo 15;
k) specificazione dei miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all’articolo 16;
l) specificazione dei livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17;
m) specificazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale richieste ai sensi dell’articolo 18;
n) specificazione delle misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
o) specificazione delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea;
p) specificazione dei criteri di valutazione delle offerte in applicazione degli articoli 23 e 24 e ponderazione attribuita a ciascuno di essi, potendo prevedere per ciascun elemento di valutazione, ove necessario, sub-parametri e relativi sub-punteggi;
q) descrizione delle garanzie richieste ai sensi dell’articolo 28;
r) determinazione dell'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante, di cui all’ articolo 12, commi 1 e 1 ter, lettera d), del d.lgs. Sito esterno79 del 1999 e all’articolo 3, comma 1, della presente legge;
s) individuazione del prezzo base dei beni di cui all’articolo 4, comma 10, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione dell’ articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno.
2. Costituiscono allegati del bando:
a) l’inventario delle opere e dei beni necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità nella produzione di energia elettrica nonché la descrizione del relativo stato di consistenza e delle relative caratteristiche principali;
b) lo schema di disciplinare di concessione recante le disposizioni minime relative agli oneri del concessionario.
3. Il bando di gara è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) , nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a seconda che si tratti di concessione di rilevanza nazionale o anche transfrontaliera e ne è data altresì pubblicità nei siti web della Regione e dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia in attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza.
Art. 15

(modificato comma 1 da art. 13 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Obblighi e limitazioni gestionali
1. Il bando di gara prevedespecifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali devono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque ai fini dell’ammissibilità, relativi:
a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, nonché le ulteriori prescrizioni che si renderanno necessarie per la sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d’acqua;
b) alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per usi diversi, quali quello potabile e quello irriguo previsti dalla pianificazione in materia di acqua, e per fronteggiare situazioni di emergenza idrica anche in coerenza con il d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno;
c) agli obblighi riguardanti la messa a disposizione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
d) al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.
Art. 16

(modificato comma 1 da art. 14 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Miglioramenti energetici
1. Il bando di gara prevedegli obiettivi minimi da raggiungere mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all’ articolo 12, comma 1 ter, lettera h), del d.lgs. 79 del 1999 Sito esterno, relativi:
a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di ammodernamento del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;
b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di ripotenziamento, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;
c) integrazione ove possibile delle infrastrutture con sistemi di accumulo idroelettrico, inclusi gli impianti di pompaggio, anche attraverso la valorizzazione dei bacini idrici esistenti.
Art. 17
Miglioramento e risanamento ambientale
1. Il bando prevede , in coerenza con gli strumenti di pianificazione, ivi compreso il piano paesaggistico, gli obiettivi e i livelli minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull’ambiente, relativi:
a) alla gestione dei livelli di invaso e alle modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e di derivazione d’acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi lacuali e fluviali di valle;
b) alla mitigazione delle alterazioni all’ecosistema, alla biodiversità e al paesaggio interessati o impattati dalla gestione e dalle opere a servizio degli impianti afferenti alla concessione.
Art. 18

(modificato comma 2 da art. 16 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Misure di compensazione ambientale e territoriale
1. Il bando di gara deve richiedere misure di compensazione ambientale e territoriale, le quali ai sensi dell’ articolo 12, comma 1 ter, lettera l), del d.lgs. 79 del 1999 Sito esterno, non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l’equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.
2. Le misure ...devono riguardare:
a) l’attuazione di interventi a favore dell’ecosistema e delle caratteristiche idromorfologiche del bacino idrografico interessato, nonché a favore della tutela dell’ambiente e dei siti naturali; tali interventi possono essere quelli ricompresi tra le misure di cui ai piani e programmi di settore;
b) la disponibilità di quantitativi di risorsa idrica concessa da destinarsi ai fini ambientali o per le esigenze del territorio di valle quali l’uso potabile o irriguo nel rispetto della disciplina in materia di deflusso ecologico;
c) il riassetto territoriale e viabilistico, nonché il paesaggio;
d) il risparmio e l’efficienza energetica;
e) la valorizzazione turistica e infrastrutturale e dei servizi dei territori interessati dalla derivazione.
Art. 19

(soppresso comma 3 da art. 17 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Requisiti di ammissione
1. Ai fini della partecipazione al procedimento unico per l’assegnazione della concessione sono richiesti i seguenti requisiti minimi di ammissione:
a) requisiti di ordine generale consistenti nell’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del d.gs. 50 del 2016;
b) adeguata capacità organizzativa e tecnica, dimostrabile con la gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
c) adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, dimostrabile con la possibilità, attestata dalla referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l’eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, nonché per i beni di cui all’articolo 4, comma 11, dei quali il progetto proposto preveda l’utilizzo, e con la produzione di idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando.
2. Il concessionario uscente è escluso dalla partecipazione al procedimento qualora alla scadenza o cessazione della concessione risultino a suo carico inadempienze nell’esercizio della stessa. Con particolare riferimento alla gestione dei beni, costituisce inadempienza la mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi delle disposizioni vigenti e nei termini ivi previsti, nonché il mancato rispetto degli adempimenti previsti all’articolo 36. Ai fini della valutazione di cui al presente comma sono presi a riferimento le contestazioni dell’amministrazione competente alla vigilanza riportate negli appositi verbali e il Programma di lavori di cui all’articolo 36.
3. abrogato.
Art. 20
Contenuti dell’istanza
1. L’istanza di partecipazione al procedimento per l’assegnazione della concessione deve riportare i seguenti contenuti essenziali:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), con le informazioni e dati necessari anche per il controllo della veridicità delle medesime dichiarazioni;
b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità organizzativa, tecnica e finanziaria di cui all’articolo 19, lettere b) e c);
c) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione della concessione qualora il candidato risultasse assegnatario;
d) proposta progettuale gestionale comprensiva di un’offerta tecnica e di un’offerta economica;
e) documentazione necessaria ai fini della verifica o valutazione di impatto ambientale e per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati ricompresi nel provvedimento unico di concessione.
2. La proposta progettuale gestionale a corredo dell’istanza di concessione si conforma al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo come definito dall’ articolo 23, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 Sito esterno.
Art. 21

(modificato comma 2 da art. 18 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Verifica di ammissibilità e di completezza documentale
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, l’autorità competente verifica l’ammissibilità e la completezza documentale delle stesse e può richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni ai proponenti assegnando un termine non superiore a dieci giorni. Qualora entro il termine stabilito i proponenti non provvedano all’integrazione delle istanze vengono esclusi dal procedimento.
2. In caso di incompletezza dei contenuti dell’istanza di cui alla lettera d)del comma 1, dell’articolo 20, non è consentito procedere alle integrazioni di cui al comma 1, e il proponente è escluso dal procedimento.
3. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, l’autorità competente può convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’ articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esternoalla quale partecipano le amministrazioni interessate per un esame contestuale per la verifica di ammissibilità e completezza.
Art. 22
Conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali
1. Successivamente alle verifiche di ammissibilità e completezza documentale ovvero entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle integrazioni di cui all’articolo 21, comma 1, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali, alla quale partecipano, in coerenza con la legge n. 241 del 1990 Sito esterno, un rappresentante della Regione, un rappresentante delle Amministrazioni statali e un rappresentante del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 Sito esterno(Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). La partecipazione è obbligatoria per lo svolgimento delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, e a tale fine ciascuna Amministrazione individua il proprio rappresentante unico unitamente a uno o più sostituti in caso di impedimenti sopravvenuti.
2. La Conferenza individua la migliore proposta progettuale in applicazione degli articoli 23 e 24 e verifica la veridicità dei requisiti dichiarati dal candidato.
3. La valutazione complessiva di ciascuna proposta progettuale gestionale è data dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta economica, considerando la media dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica da ciascuno dei rappresentanti nella Conferenza, che a questi fini opera come collegio perfetto.
4. In esito alle operazioni di cui al comma 3 è elaborata la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate.
Art. 23
Criteri e modalità di valutazione dell’offerta tecnica
1. Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale gestionale, o della verifica di idoneità della proposta nei casi in cui sia pervenuta una sola istanza, l’offerta tecnica è valutata attraverso criteri oggettivi basati sui seguenti aspetti:
a) l’esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l’esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all’abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all’installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
b) l’esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell’esercizio delle dighe ai sensi dell’ articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 507 del 1994 Sito esterno;
c) l’esperienza nell’ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno(Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
d) l’esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
e) l’esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
f) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto;
g) gli interventi e gli investimenti per l’efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto a quelli minimi di cui all’articolo 16 fissati nel bando di gara, con riferimento all’aumento dell’energia prodotta o alla potenza degli impianti, o tramite l’aumento del grado tecnologico e di automazione dell’impianto idroelettrico o di sue parti;
h) l’uso plurimo delle acque, affinché la risorsa possa essere utilizzata a fini potabili e irrigui e per fronteggiare situazioni di emergenza idrica in coerenza con il d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno;
i) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, ivi compresa la messa in disponibilità di beni ancorché non rientranti tra quelli previsti all’articolo 25, comma secondo, del r.d. n. 1775 del 1933 ma comunque finalizzati alla valorizzazione territoriale, ulteriori rispetto a quelle minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 17 e quelli di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell’articolo 18;
j) l’attività di gestione dell’invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell’invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull’ecosistema e sull’assetto morfologico e fisico del corso d’acqua;
3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l’approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d’acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
k) le misure di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
l) gli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche e delle dighe;
m) gli investimenti complessivi che il proponente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell’impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi;
n) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale, di sicurezza e salute dei lavoratori, e di qualità, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici.
Art. 24
Valutazione dell’offerta economica
1. La valutazione dell’entità dell’offerta economica è rapportata all’incremento del valore del canone posto a base di gara, che il candidato si impegna a sostenere. L’offerta si riferisce alla componente fissa di cui all’articolo 33, salvo sia diversamente previsto dal bando.
2. L’apertura delle offerte economiche e la valutazione di cui al presente articolo è effettuata dopo la fase di valutazione delle offerte tecniche.
Art. 25
Pubblicizzazione e consultazioni
1. L’amministrazione competente, preso atto della graduatoria di cui all’articolo 22, pubblica il progetto selezionato sul proprio sito web.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione il pubblico interessato di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera v), del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esternopuò presentare osservazioni al progetto selezionato.
Art. 26
Integrazioni
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni limitatamente agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nella fase della selezione, assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione.
2. A seguito della fase di consultazione di cui all’articolo 25, le eventuali osservazioni sono prese in considerazione ai fini della valutazione della proposta progettuale gestionale ai sensi dell’articolo 27 ma non possono dare luogo a richieste di integrazione della stessa per gli aspetti che sono stati oggetto di considerazione nella selezione avvenuta ai sensi dell’articolo 22.
3. Al fine di coordinare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate, l’autorità competente può indire, entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’ articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esternoper la richiesta di integrazioni di cui al comma 1.
Art. 27

(modificato comma 2 da art. 19 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Conferenza di servizi
1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque interessate al rilascio della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale, in riferimento al progetto selezionato nella fase precedente. La conferenza di servizi si svolge ai sensi dell’ articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
2. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 210 giorni fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA.
Art. 28
Garanzie
1. Ai fini dell’assegnazione l’assegnatario deve costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all’articolo 33 a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’assegnazione. Tale garanzia, da rivalutare periodicamente, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere svincolata, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall’autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o, in caso di inadempimenti.
2. L’assegnatario è altresì obbligato a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni ai beni dovuti a danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, nonché i danni a terzi verificatisi nel corso della concessione. Nel bando sono stabilite le condizioni della polizza e l'importo della somma da assicurare.
Art. 29

(modificati commi 2 e 3 da art. 20 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Provvedimento unico di concessione
1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi rilasciati per l’esercizio dell’impianto e per la realizzazione degli interventi, e delle opere previste nel progetto approvato e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell’ articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Sito esterno(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
2. Il provvedimento di assegnazione definisce la durata della concessione in conformità all’articolo 14, comma 1, lettera a).
3. Il provvedimento dispiega efficacia dalla sottoscrizione del disciplinare che ne costituisce parte integrante.  Il provvedimento è pubblicato integralmente nei siti web della Regione e di ARPAE e, per estratto, nelle forme previste dall’articolo 14 comma 3.
4. In caso di archiviazione dell’istanza o di esito negativo del provvedimento unico di concessione, l’amministrazione competente procede secondo quanto previsto all’articolo 25 alla pubblicazione della proposta progettuale gestionale classificata in posizione immediatamente successiva nella graduatoria finale, fatto salvo l’emersione di elementi ostativi che riguardano tutte le proposte.
5. Qualora non vi siano proposte progettuali gestionali classificate in posizione utile o comunque non rispondenti ai requisiti richiesti, il concessionario uscente prosegue l’esercizio della concessione fino alla conclusione della nuova procedura di assegnazione.
CAPO II
Disposizioni specifiche
Art. 30

(modificato comma 2 da art. 21 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Assegnazione della concessione ad operatore economico
1. Ai fini dell’assegnazione della concessione a un operatore economico ai sensi dell’ art. 12, comma 1-bis, lettera a), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno, rientrano nella definizione di operatore economico i soggetti elencati all’ articolo 45, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 Sito esterno.
2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale se partecipano in un raggruppamento temporaneo di imprese. Nel bando è specificato se i requisiti previsti dalla presente legge devono essere posseduti dai singoli operatori economici raggruppati che partecipano alla gara. Il bando di gara può prevedere limitazioni all’avvalimento delle capacità di altri soggetti sulla base di opportune valutazioni in coerenza con quanto previsto in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 31
Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato
1. Ai fini dell’assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell’ articolo 12, comma 1-bis, lettera b) del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno, il procedimento unico è finalizzato sia alla selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica sia all’assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società mista, quale oggetto esclusivo dell'attività della stessa. Si applicano le disposizioni di cui al Capo I in quanto compatibili.
2. L'affidamento della gestione alle società è comunque subordinato:
a) all'acquisto da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;
b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario.
3. L’affidamento a società partecipata di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016 Sito esterno.
Art. 32
Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato
1. Ai fini dell’assegnazione della concessione attraverso forme di partenariato ai sensi dell’ articolo 12, comma 1-bis, lettera c), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esternosi applicano gli articoli 179 e seguenti del d.lgs. Sito esternon. 50 del 2016, come previsto dal medesimo articolo del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno. Si applicano le disposizioni di cui al Capo I in quanto compatibili.
TITOLO III
CANONI DI CONCESSIONE E OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 33
Canoni di concessione
1. A decorrere dall’anno 2021 i titolari di concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 3000 kW, ivi compresi gli impianti di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge, corrispondono alla Regione un canone per l’utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.
2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l’articolo 12, comma, 1-septies, del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno, in un importo pari a 40,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione. Il compenso unitario è aggiornato annualmente proporzionalmente alle variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.
3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, comprensiva dell’energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell’energia elettrica. Il valore della percentuale sopra indicata costituente la componente variabile è fissata nella misura del 2,5 per cento. Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate con formula matematica le modalità di calcolo della componente variabile del canone al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall’applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell’energia.
4. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell’energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.
5. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
6. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta a consuntivo per il primo semestre dell’anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il canone.
7. Nel caso in cui l’impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell’energia prodotta netta nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Qualora l’impianto non sia oggetto di incentivazione il concessionario deve comunicare alla Regione l’energia prodotta netta e i criteri utilizzati per determinarla. La Regione può svolgere periodici controlli su tali apparecchiature di misura.
8. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione ogni anno un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari a 30,00 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
9. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno dell’anno precedente a quello di riferimento.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per la determinazione della monetizzazione di cui all’articolo 34, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario la Regione può stipulare accordi con il Gestore dei Servizi Energetici per l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l’attuazione della presente legge.
Art. 34

(modificato comma 2 da art. 22 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Fornitura gratuita di energia elettrica
1. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a fornire annualmente e gratuitamente energia elettrica alla Regione nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione per il 100 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni ovvero l’equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto.
2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, ne definisce la sua monetizzazione, anche integrale, con finalità di sostenibilità ambientale nonché i relativi assegnatari. La definizione e le eventuali successive modificazioni sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre per l’anno successivo , valutate le linee guida dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.
TITOLO IV
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 35
Sanzioni amministrative
1. In ogni caso il mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di fine concessione previsti all’articolo 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000 a un massimo di euro 250.000 per ogni semestre di ritardo ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21(Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). La sanzione di cui al precedente periodo si applica, altresì, in caso di presentazione di un rapporto non completo con riguardo ad ogni contenuto indicato dall’articolo 4.
2. La mancata presentazione del Programma di lavori di cui all’articolo 36 o l’inadeguatezza dello stesso, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000 a un massimo di euro 250.000 ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984.
3. Non è ammesso il pagamento in forma ridotta di cui all’ articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984per le sanzioni amministrative della presente legge.
4. Sono fatte salve le sanzioni già previste dalle normative di settore con riferimento alle fattispecie ivi disciplinate.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
Art. 36
Disposizioni transitorie
1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il concessionario di opere rientranti nel campo d’applicazione dell' articolo 1, comma 1, del d.l. n. 507 del 1994 Sito esterno, trasmette alla Regione il Programma di lavori contenente:
a) l’elenco degli interventi necessari a restituire alla Regione, alla scadenza della concessione in essere, le opere in stato di regolare funzionamento;
b) l’elenco degli interventi previsti nel progetto di gestione di cui all’ articolo 114 del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno;
c) l’elenco degli interventi necessari ai fini della sicurezza disposti dall’amministrazione competente a vigilare sulla stessa.Il Programma deve essere corredato del cronoprogramma di realizzazione degli interventi che devono essere realizzati entro la scadenza della concessione, nonché della stima dei relativi costi.
2. Ogni variazione di tale Programma deve essere comunicata alla Regione per la presa d’atto in relazione alle modifiche dei contenuti degli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce inadempimento ai sensi dell’articolo 19.
4. A partire dal 2021 dovrà essere predisposto uno specifico Programma annuale di visite periodiche di controllo sullo stato di efficienza e conservazione delle opere e del loro funzionamento relativamente a quelle di competenza regionale. Di tali visite dovrà essere redatto apposito rapporto.
5. Per le violazioni degli adempimenti previsti dal presente articolo trova altresì applicazione la sanzione prevista al comma 2 dell’articolo 35.
Art. 37
Norma finanziaria
1. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 40 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge, destinata al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.
Art. 38
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, la prima volta entro due anni successivi alla prima assegnazione di concessione ai sensi della presente legge e successivamente con cadenza triennale presenta alla commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni su:
a) lo svolgimento delle procedure previste dalla presente legge;
b) il conseguimento degli obiettivi di tutela, miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, nonché sull’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Art. 39

(modificato comma 3 da art. 24 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Disposizioni finali
1. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento alla concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica trovano applicazione anche per i procedimenti di concessione di acqua pubblica a scopo idroelettrico non rientranti nel campo di applicazione dell’ articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno.
2. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 3, sono riunite in un’unica concessione entro un anno dall’entrata in vigore della stessa.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle concessioni di acqua pubblica con costruzione ed esercizio di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica ....
4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalle normative statali e regionali in materia di demanio idrico.
Art. 40
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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