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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9

DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI

Art. 36
Disposizioni transitorie
1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il concessionario di opere rientranti nel campo d’applicazione dell' articolo 1, comma 1, del d.l. n. 507 del 1994 Sito esterno, trasmette alla Regione il Programma di lavori contenente:
a) l’elenco degli interventi necessari a restituire alla Regione, alla scadenza della concessione in essere, le opere in stato di regolare funzionamento;
b) l’elenco degli interventi previsti nel progetto di gestione di cui all’ articolo 114 del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno;
c) l’elenco degli interventi necessari ai fini della sicurezza disposti dall’amministrazione competente a vigilare sulla stessa.Il Programma deve essere corredato del cronoprogramma di realizzazione degli interventi che devono essere realizzati entro la scadenza della concessione, nonché della stima dei relativi costi.
2. Ogni variazione di tale Programma deve essere comunicata alla Regione per la presa d’atto in relazione alle modifiche dei contenuti degli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce inadempimento ai sensi dell’articolo 19.
4. A partire dal 2021 dovrà essere predisposto uno specifico Programma annuale di visite periodiche di controllo sullo stato di efficienza e conservazione delle opere e del loro funzionamento relativamente a quelle di competenza regionale. Di tali visite dovrà essere redatto apposito rapporto.
5. Per le violazioni degli adempimenti previsti dal presente articolo trova altresì applicazione la sanzione prevista al comma 2 dell’articolo 35.

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