LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI
Art. 37
(modificato da art. 23 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)
Norma finanziaria
1.
Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 40 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge, destinata al finanziamento delle misure
dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.