LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI
Art. 5
Derivazioni che interessano più Regioni
1.
Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell’
articolo 12, comma 1 ter, lettera p), del d.lgs. n. 79 del 1999
, le funzioni amministrative finalizzate all’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione nel cui territorio insista la maggior portata di derivazione d’acqua da assegnare in concessione.
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2.
Per le derivazioni di cui al comma 1, le Regioni provvedono ai sensi dell’
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per definire i reciproci rapporti e la disciplina regionale applicabile per l’utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà e la ripartizione dei canoni tra le Regioni.
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