LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI
Art. 6
Termini per l’avvio dei procedimenti per l’assegnazione delle concessioni
1.
I procedimenti per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati almeno due anni prima della scadenza.
2.
I titolari delle concessioni in scadenza proseguono l’esercizio delle concessioni oltre la scadenza delle stesse, per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di assegnazione, fermo restando il pagamento del canone, compreso quello aggiuntivo, previsti all’articolo 33.