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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9

DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI

TITOLO II
ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
CAPO I
Disposizioni comuni
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 7
Valutazioni preliminari e deliberazione a concedere l’uso delle acque
1. In previsione della scadenza di una concessione, o in caso di cessazione per decadenza o rinuncia del concessionario, prima di procedere all’assegnazione della concessione la Regione accerta se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso per la produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, e, in particolare, nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nel Piano di tutela delle acque regionale, nel Piano di gestione del rischio alluvioni e nel Piano energetico regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili, tenendo conto dell’emergenza idrica anche in coerenza con il d. lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Qualora ai sensi del comma 1 la Regione accerti che non sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, con la medesima deliberazione dispone di procedere alla concessione dell’uso delle acque, fissando il termine entro cui avviare il procedimento, in una delle forme ammesse dall’ articolo 12, comma 1 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno, ovvero:
a) a un operatore economico individuato attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Sito esterno(Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica) nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo Sito esterno18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
4. In via ordinaria la Regione procede ai sensi del comma 3, lettera a). In ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti, la Regione può procedere ai sensi del comma 3, lettera b) o c) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e proporzionalità.
Art. 8
Criterio di assegnazione della concessione
1. Ai fini della selezione delle istanze per l’assegnazione della concessione si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti elementi della proposta progettuale gestionale:
a) qualità dell’offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri di cui all’articolo 23;
b) entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 33 posto a base di gara.
2. Al fine di garantire il confronto concorrenziale sui profili tecnici e qualitativi, per il punteggio relativo all’offerta economica è stabilito un tetto di ponderazione massimo entro il limite del 20% di quello complessivo. Per attuare la ponderazione e attribuire il punteggio a ciascun elemento di cui al comma 1, nel bando è indicata la metodologia per individuare con un unico parametro numerico finale la proposta più vantaggiosa.
Art. 9
Durata della concessione
1. Le concessioni possono avere una durata compresa tra venti e quaranta anni, con facoltà di incrementare il termine fino a un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale gestionale presentata e all'importo dell'investimento.
SEZIONE II
Procedimento unico di assegnazione della concessione
Art. 10
Procedimento unico
1. L’assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nell’ambito di un procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, indicati all’ articolo 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 Sito esternoper i contratti esclusi dall’ambito di applicazione dello stesso decreto. Le restanti disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016 Sito esternosi applicano in quanto richiamate dalla presente legge o dal bando di gara.
2. Ai sensi dell’ articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno, alla valutazione delle proposte progettuali gestionali partecipano tutte le amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno(Legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 Sito esterno(Misure urgenti in materia di dighe), convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 Sito esterno, e all' articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166 Sito esterno(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Collegato alla finanziaria 2002), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 11

(modificata lett. b) comma 1 da art. 10 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Fasi del procedimento unico
1. Il procedimento unico si articola nelle seguenti fasi:
a) approvazione del bando di gara per la selezione del concessionario con i contenuti essenziali di cui all’articolo 14;
b) pubblicazione del bando per la selezione del concessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 3
c) presentazione delle istanze;
d) verifica di ammissibilità e di completezza documentale delle istanze secondo le modalità indicate all’articolo 21;
e) convocazione di una conferenza di servizi per la selezione della migliore proposta sulla base delle disposizioni e dei criteri previsti dal bando, con le modalità indicate all’articolo 22;
f) pubblicizzazione del progetto selezionato e consultazioni secondo le modalità indicate all’articolo 25;
g) eventuali integrazioni secondo le modalità indicate all’articolo 26;
h) convocazione di una conferenza di servizi per l’assegnazione e l’autorizzazione del progetto secondo le modalità indicate all’articolo 27;
i) adozione del provvedimento unico di concessione secondo le modalità di cui all’articolo 29.
Art. 12

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Termini procedimentali
1. Il procedimento unico di cui all’articolo 10 è avviato con l’approvazione del bando di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), ed è concluso con l’adozione del provvedimento unico di concessione di cui all’articolo 11, comma 1, lett. i), entro il terminedi 18 mesi , fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA.
2. Con riferimento ai termini per la presentazione delle istanze di concessione si applica l’ articolo 79 del d.lgs. n. 50 del 2016 Sito esterno.
Art. 13
Trasparenza, accesso agli atti e riservatezza
1. Fino alla pubblicazione del bando per la selezione del concessionario tutte le amministrazioni e le strutture coinvolte nel procedimento sono tenute a non comunicare a terzi o a rendere noti i relativi contenuti, nonché le informazioni la cui diffusione possa determinare il rischio di alterazioni della concorrenza.
2. Si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Sito esterno(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Emilia-Romagna.
Art. 14

(modificato comma 3 da art. 12 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Bando
1. Il bando di gara per la selezione del concessionario deve riportare i seguenti contenuti essenziali:
a) individuazione dell’oggetto e della durata della concessione in applicazione dell’articolo 9;
b) individuazione dei destinatari e delle finalità del bando a seconda della formula prescelta tra quelle previste dall’ articolo 12, comma 1 bis, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno;
c) descrizione delle fasi e delle modalità di svolgimento del procedimento di selezione;
d) descrizione delle modalità e dei termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione al procedimento di assegnazione e della documentazione da produrre ai sensi dell’articolo 20;
e) specificazione del criterio di assegnazione della concessione ai sensi dell’articolo 8 e ponderazione degli elementi ivi previsti;
f) indicazione del valore del canone di cui all’articolo 33 posto a base dell’offerta economica;
g) elenco dei requisiti di ammissione di ordine generale e di quelli relativi alla capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria ai sensi dell’articolo 19;
h) descrizione delle attività da svolgere in quanto funzionali all’esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
i) descrizione di eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
j) descrizione degli obblighi e delle limitazioni gestionali ai sensi dell’articolo 15;
k) specificazione dei miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all’articolo 16;
l) specificazione dei livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17;
m) specificazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale richieste ai sensi dell’articolo 18;
n) specificazione delle misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
o) specificazione delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea;
p) specificazione dei criteri di valutazione delle offerte in applicazione degli articoli 23 e 24 e ponderazione attribuita a ciascuno di essi, potendo prevedere per ciascun elemento di valutazione, ove necessario, sub-parametri e relativi sub-punteggi;
q) descrizione delle garanzie richieste ai sensi dell’articolo 28;
r) determinazione dell'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante, di cui all’ articolo 12, commi 1 e 1 ter, lettera d), del d.lgs. Sito esterno79 del 1999 e all’articolo 3, comma 1, della presente legge;
s) individuazione del prezzo base dei beni di cui all’articolo 4, comma 10, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione dell’ articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno.
2. Costituiscono allegati del bando:
a) l’inventario delle opere e dei beni necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità nella produzione di energia elettrica nonché la descrizione del relativo stato di consistenza e delle relative caratteristiche principali;
b) lo schema di disciplinare di concessione recante le disposizioni minime relative agli oneri del concessionario.
3. Il bando di gara è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) , nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a seconda che si tratti di concessione di rilevanza nazionale o anche transfrontaliera e ne è data altresì pubblicità nei siti web della Regione e dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia in attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza.
Art. 15

(modificato comma 1 da art. 13 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Obblighi e limitazioni gestionali
1. Il bando di gara prevedespecifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali devono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque ai fini dell’ammissibilità, relativi:
a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, nonché le ulteriori prescrizioni che si renderanno necessarie per la sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d’acqua;
b) alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per usi diversi, quali quello potabile e quello irriguo previsti dalla pianificazione in materia di acqua, e per fronteggiare situazioni di emergenza idrica anche in coerenza con il d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno;
c) agli obblighi riguardanti la messa a disposizione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
d) al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.
Art. 16

(modificato comma 1 da art. 14 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Miglioramenti energetici
1. Il bando di gara prevedegli obiettivi minimi da raggiungere mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all’ articolo 12, comma 1 ter, lettera h), del d.lgs. 79 del 1999 Sito esterno, relativi:
a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di ammodernamento del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;
b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di ripotenziamento, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;
c) integrazione ove possibile delle infrastrutture con sistemi di accumulo idroelettrico, inclusi gli impianti di pompaggio, anche attraverso la valorizzazione dei bacini idrici esistenti.
Art. 17
Miglioramento e risanamento ambientale
1. Il bando prevede , in coerenza con gli strumenti di pianificazione, ivi compreso il piano paesaggistico, gli obiettivi e i livelli minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull’ambiente, relativi:
a) alla gestione dei livelli di invaso e alle modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e di derivazione d’acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi lacuali e fluviali di valle;
b) alla mitigazione delle alterazioni all’ecosistema, alla biodiversità e al paesaggio interessati o impattati dalla gestione e dalle opere a servizio degli impianti afferenti alla concessione.
Art. 18

(modificato comma 2 da art. 16 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Misure di compensazione ambientale e territoriale
1. Il bando di gara deve richiedere misure di compensazione ambientale e territoriale, le quali ai sensi dell’ articolo 12, comma 1 ter, lettera l), del d.lgs. 79 del 1999 Sito esterno, non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l’equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.
2. Le misure ...devono riguardare:
a) l’attuazione di interventi a favore dell’ecosistema e delle caratteristiche idromorfologiche del bacino idrografico interessato, nonché a favore della tutela dell’ambiente e dei siti naturali; tali interventi possono essere quelli ricompresi tra le misure di cui ai piani e programmi di settore;
b) la disponibilità di quantitativi di risorsa idrica concessa da destinarsi ai fini ambientali o per le esigenze del territorio di valle quali l’uso potabile o irriguo nel rispetto della disciplina in materia di deflusso ecologico;
c) il riassetto territoriale e viabilistico, nonché il paesaggio;
d) il risparmio e l’efficienza energetica;
e) la valorizzazione turistica e infrastrutturale e dei servizi dei territori interessati dalla derivazione.
Art. 19

(soppresso comma 3 da art. 17 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Requisiti di ammissione
1. Ai fini della partecipazione al procedimento unico per l’assegnazione della concessione sono richiesti i seguenti requisiti minimi di ammissione:
a) requisiti di ordine generale consistenti nell’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del d.gs. 50 del 2016;
b) adeguata capacità organizzativa e tecnica, dimostrabile con la gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
c) adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, dimostrabile con la possibilità, attestata dalla referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l’eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, nonché per i beni di cui all’articolo 4, comma 11, dei quali il progetto proposto preveda l’utilizzo, e con la produzione di idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando.
2. Il concessionario uscente è escluso dalla partecipazione al procedimento qualora alla scadenza o cessazione della concessione risultino a suo carico inadempienze nell’esercizio della stessa. Con particolare riferimento alla gestione dei beni, costituisce inadempienza la mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi delle disposizioni vigenti e nei termini ivi previsti, nonché il mancato rispetto degli adempimenti previsti all’articolo 36. Ai fini della valutazione di cui al presente comma sono presi a riferimento le contestazioni dell’amministrazione competente alla vigilanza riportate negli appositi verbali e il Programma di lavori di cui all’articolo 36.
3. abrogato.
Art. 20
Contenuti dell’istanza
1. L’istanza di partecipazione al procedimento per l’assegnazione della concessione deve riportare i seguenti contenuti essenziali:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), con le informazioni e dati necessari anche per il controllo della veridicità delle medesime dichiarazioni;
b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità organizzativa, tecnica e finanziaria di cui all’articolo 19, lettere b) e c);
c) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione della concessione qualora il candidato risultasse assegnatario;
d) proposta progettuale gestionale comprensiva di un’offerta tecnica e di un’offerta economica;
e) documentazione necessaria ai fini della verifica o valutazione di impatto ambientale e per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati ricompresi nel provvedimento unico di concessione.
2. La proposta progettuale gestionale a corredo dell’istanza di concessione si conforma al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo come definito dall’ articolo 23, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 Sito esterno.
Art. 21

(modificato comma 2 da art. 18 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Verifica di ammissibilità e di completezza documentale
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, l’autorità competente verifica l’ammissibilità e la completezza documentale delle stesse e può richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni ai proponenti assegnando un termine non superiore a dieci giorni. Qualora entro il termine stabilito i proponenti non provvedano all’integrazione delle istanze vengono esclusi dal procedimento.
2. In caso di incompletezza dei contenuti dell’istanza di cui alla lettera d)del comma 1, dell’articolo 20, non è consentito procedere alle integrazioni di cui al comma 1, e il proponente è escluso dal procedimento.
3. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, l’autorità competente può convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’ articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esternoalla quale partecipano le amministrazioni interessate per un esame contestuale per la verifica di ammissibilità e completezza.
Art. 22
Conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali
1. Successivamente alle verifiche di ammissibilità e completezza documentale ovvero entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle integrazioni di cui all’articolo 21, comma 1, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali, alla quale partecipano, in coerenza con la legge n. 241 del 1990 Sito esterno, un rappresentante della Regione, un rappresentante delle Amministrazioni statali e un rappresentante del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 Sito esterno(Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). La partecipazione è obbligatoria per lo svolgimento delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, e a tale fine ciascuna Amministrazione individua il proprio rappresentante unico unitamente a uno o più sostituti in caso di impedimenti sopravvenuti.
2. La Conferenza individua la migliore proposta progettuale in applicazione degli articoli 23 e 24 e verifica la veridicità dei requisiti dichiarati dal candidato.
3. La valutazione complessiva di ciascuna proposta progettuale gestionale è data dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta economica, considerando la media dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica da ciascuno dei rappresentanti nella Conferenza, che a questi fini opera come collegio perfetto.
4. In esito alle operazioni di cui al comma 3 è elaborata la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate.
Art. 23
Criteri e modalità di valutazione dell’offerta tecnica
1. Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale gestionale, o della verifica di idoneità della proposta nei casi in cui sia pervenuta una sola istanza, l’offerta tecnica è valutata attraverso criteri oggettivi basati sui seguenti aspetti:
a) l’esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l’esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all’abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all’installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
b) l’esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell’esercizio delle dighe ai sensi dell’ articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 507 del 1994 Sito esterno;
c) l’esperienza nell’ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno(Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
d) l’esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
e) l’esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
f) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto;
g) gli interventi e gli investimenti per l’efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto a quelli minimi di cui all’articolo 16 fissati nel bando di gara, con riferimento all’aumento dell’energia prodotta o alla potenza degli impianti, o tramite l’aumento del grado tecnologico e di automazione dell’impianto idroelettrico o di sue parti;
h) l’uso plurimo delle acque, affinché la risorsa possa essere utilizzata a fini potabili e irrigui e per fronteggiare situazioni di emergenza idrica in coerenza con il d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno;
i) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, ivi compresa la messa in disponibilità di beni ancorché non rientranti tra quelli previsti all’articolo 25, comma secondo, del r.d. n. 1775 del 1933 ma comunque finalizzati alla valorizzazione territoriale, ulteriori rispetto a quelle minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 17 e quelli di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell’articolo 18;
j) l’attività di gestione dell’invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell’invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull’ecosistema e sull’assetto morfologico e fisico del corso d’acqua;
3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l’approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d’acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
k) le misure di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
l) gli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche e delle dighe;
m) gli investimenti complessivi che il proponente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell’impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi;
n) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale, di sicurezza e salute dei lavoratori, e di qualità, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici.
Art. 24
Valutazione dell’offerta economica
1. La valutazione dell’entità dell’offerta economica è rapportata all’incremento del valore del canone posto a base di gara, che il candidato si impegna a sostenere. L’offerta si riferisce alla componente fissa di cui all’articolo 33, salvo sia diversamente previsto dal bando.
2. L’apertura delle offerte economiche e la valutazione di cui al presente articolo è effettuata dopo la fase di valutazione delle offerte tecniche.
Art. 25
Pubblicizzazione e consultazioni
1. L’amministrazione competente, preso atto della graduatoria di cui all’articolo 22, pubblica il progetto selezionato sul proprio sito web.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione il pubblico interessato di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera v), del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esternopuò presentare osservazioni al progetto selezionato.
Art. 26
Integrazioni
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni limitatamente agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nella fase della selezione, assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione.
2. A seguito della fase di consultazione di cui all’articolo 25, le eventuali osservazioni sono prese in considerazione ai fini della valutazione della proposta progettuale gestionale ai sensi dell’articolo 27 ma non possono dare luogo a richieste di integrazione della stessa per gli aspetti che sono stati oggetto di considerazione nella selezione avvenuta ai sensi dell’articolo 22.
3. Al fine di coordinare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate, l’autorità competente può indire, entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’ articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esternoper la richiesta di integrazioni di cui al comma 1.
Art. 27

(modificato comma 2 da art. 19 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Conferenza di servizi
1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque interessate al rilascio della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale, in riferimento al progetto selezionato nella fase precedente. La conferenza di servizi si svolge ai sensi dell’ articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
2. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 210 giorni fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA.
Art. 28
Garanzie
1. Ai fini dell’assegnazione l’assegnatario deve costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all’articolo 33 a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’assegnazione. Tale garanzia, da rivalutare periodicamente, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere svincolata, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall’autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o, in caso di inadempimenti.
2. L’assegnatario è altresì obbligato a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni ai beni dovuti a danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, nonché i danni a terzi verificatisi nel corso della concessione. Nel bando sono stabilite le condizioni della polizza e l'importo della somma da assicurare.
Art. 29

(modificati commi 2 e 3 da art. 20 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Provvedimento unico di concessione
1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi rilasciati per l’esercizio dell’impianto e per la realizzazione degli interventi, e delle opere previste nel progetto approvato e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell’ articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Sito esterno(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
2. Il provvedimento di assegnazione definisce la durata della concessione in conformità all’articolo 14, comma 1, lettera a).
3. Il provvedimento dispiega efficacia dalla sottoscrizione del disciplinare che ne costituisce parte integrante.  Il provvedimento è pubblicato integralmente nei siti web della Regione e di ARPAE e, per estratto, nelle forme previste dall’articolo 14 comma 3.
4. In caso di archiviazione dell’istanza o di esito negativo del provvedimento unico di concessione, l’amministrazione competente procede secondo quanto previsto all’articolo 25 alla pubblicazione della proposta progettuale gestionale classificata in posizione immediatamente successiva nella graduatoria finale, fatto salvo l’emersione di elementi ostativi che riguardano tutte le proposte.
5. Qualora non vi siano proposte progettuali gestionali classificate in posizione utile o comunque non rispondenti ai requisiti richiesti, il concessionario uscente prosegue l’esercizio della concessione fino alla conclusione della nuova procedura di assegnazione.
CAPO II
Disposizioni specifiche
Art. 30

(modificato comma 2 da art. 21 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Assegnazione della concessione ad operatore economico
1. Ai fini dell’assegnazione della concessione a un operatore economico ai sensi dell’ art. 12, comma 1-bis, lettera a), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno, rientrano nella definizione di operatore economico i soggetti elencati all’ articolo 45, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 Sito esterno.
2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale se partecipano in un raggruppamento temporaneo di imprese. Nel bando è specificato se i requisiti previsti dalla presente legge devono essere posseduti dai singoli operatori economici raggruppati che partecipano alla gara. Il bando di gara può prevedere limitazioni all’avvalimento delle capacità di altri soggetti sulla base di opportune valutazioni in coerenza con quanto previsto in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 31
Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato
1. Ai fini dell’assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell’ articolo 12, comma 1-bis, lettera b) del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno, il procedimento unico è finalizzato sia alla selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica sia all’assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società mista, quale oggetto esclusivo dell'attività della stessa. Si applicano le disposizioni di cui al Capo I in quanto compatibili.
2. L'affidamento della gestione alle società è comunque subordinato:
a) all'acquisto da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;
b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario.
3. L’affidamento a società partecipata di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016 Sito esterno.
Art. 32
Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato
1. Ai fini dell’assegnazione della concessione attraverso forme di partenariato ai sensi dell’ articolo 12, comma 1-bis, lettera c), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esternosi applicano gli articoli 179 e seguenti del d.lgs. Sito esternon. 50 del 2016, come previsto dal medesimo articolo del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno. Si applicano le disposizioni di cui al Capo I in quanto compatibili.

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