Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9

DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI

TITOLO III
CANONI DI CONCESSIONE E OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 33
Canoni di concessione
1. A decorrere dall’anno 2021 i titolari di concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 3000 kW, ivi compresi gli impianti di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge, corrispondono alla Regione un canone per l’utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.
2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l’articolo 12, comma, 1-septies, del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno, in un importo pari a 40,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione. Il compenso unitario è aggiornato annualmente proporzionalmente alle variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.
3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, comprensiva dell’energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell’energia elettrica. Il valore della percentuale sopra indicata costituente la componente variabile è fissata nella misura del 2,5 per cento. Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate con formula matematica le modalità di calcolo della componente variabile del canone al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall’applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell’energia.
4. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell’energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.
5. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
6. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta a consuntivo per il primo semestre dell’anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il canone.
7. Nel caso in cui l’impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell’energia prodotta netta nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Qualora l’impianto non sia oggetto di incentivazione il concessionario deve comunicare alla Regione l’energia prodotta netta e i criteri utilizzati per determinarla. La Regione può svolgere periodici controlli su tali apparecchiature di misura.
8. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione ogni anno un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari a 30,00 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
9. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno dell’anno precedente a quello di riferimento.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per la determinazione della monetizzazione di cui all’articolo 34, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario la Regione può stipulare accordi con il Gestore dei Servizi Energetici per l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l’attuazione della presente legge.
Art. 34

(modificato comma 2 da art. 22 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Fornitura gratuita di energia elettrica
1. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a fornire annualmente e gratuitamente energia elettrica alla Regione nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione per il 100 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni ovvero l’equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto.
2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, ne definisce la sua monetizzazione, anche integrale, con finalità di sostenibilità ambientale nonché i relativi assegnatari. La definizione e le eventuali successive modificazioni sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre per l’anno successivo , valutate le linee guida dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.

Espandi Indice