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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Art. 29
1. All’ articolo 12 della legge regionale 30 maggio 2019, n. 4 (Rideterminazione dei vitalizi in attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Sito esterno (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e conseguente riordino della disciplina in coerenza con l’abrogazione dell’istituto), i commi 5 e 6 sono così sostituiti:
“5. La restituzione dei contributi versati avviene in un'unica soluzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
6. Qualora la Regione vanti crediti nei confronti del consigliere in carica o cessato che presenta domanda ai sensi del precedente comma 2, verrà cautelativamente trattenuta in garanzia una somma pari all'ammontare delle spettanze dell’Ente maggiorata del 50 per cento, fino alla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti.”.

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