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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Art. 3
1.
All’ articolo 12, comma 3 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato), le parole
“previsti al”
sono sostituite dalle parole
“previsti ai commi 1 e 2 del”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. La Regione promuove e sostiene iniziative a sostegno della crescita e della qualificazione delle competenze delle imprese artigiane attraverso adeguate iniziative di formazione nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:
“3 ter. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3 bis, sostiene:
a) lo sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nelle imprese artigiane;
b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche, scientifiche e professionali e delle competenze gestionali e manageriali dei lavoratori e degli imprenditori con particolare attenzione al coinvolgimento delle donne lavoratrici e imprenditrici.”.

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