LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021
BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020
Art. 5
Sospensione dell’applicazione dell’
articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2017
1.
È sospesa, in via straordinaria, l’applicazione dell’
articolo 22, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) in ordine al divieto di vendite promozionali per il periodo antecedente i saldi invernali 2020-2021.