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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Capo II
TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 8
1. All’ articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente:
“5 ter. Per le finalità della presente legge, la Regione promuove l’integrazione delle politiche che concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne con gli strumenti, anche organizzativi, da individuarsi con delibera della Giunta regionale. A tale fine, l’assessore regionale competente in materia di politiche per la montagna garantisce i necessari coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni che partecipano alla governance territoriale.”.
Art. 9
1. All’ articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. La funzione di gestione dei Siti della Rete natura 2000 marini è attribuita all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.”.
Art. 10
1.
All’ articolo 5, comma 8 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), le parole
“31 dicembre 2020”
sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2022”.
Art. 11
1.
All'articolo 15, comma 4 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti) le parole "entro quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni".
Art. 12
1.
All’ articolo 19, comma 8 della legge regionale n. 4 del 2018 le parole
“centoventi giorni”
sono sostituite dalle seguenti:
“novanta giorni”.
Art. 13
Modifiche all’allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018
1.
All’allegato B.2, punto B.2.11, della legge regionale n. 4 del 2018 le parole
“con potenza installata superiore a 100 kW”
sono sostituite dalle seguenti:
“con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW”.
Art. 14
Disposizioni in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Il presente articolo persegue la finalità di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale regionale in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale).
2. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’ articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, devono comunicarlo al comune e all’affidatario del servizio pubblico dell’ambito gestionale di riferimento entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo, al comune e all’affidatario del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica di cui al comma 2 deve comunicare, al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Il comune, ovvero il gestore del servizio pubblico per i comuni nei quali è applicata la tariffa puntuale corrispettiva di cui all’ articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) entro il 30 aprile di ciascun anno.
Art. 15
Disposizione transitoria
1. Con riferimento all’anno 2021 la comunicazione di cui all’articolo 14, comma 2, è effettuata entro il 31 marzo.

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