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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Capo III
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Art. 16
Estinzione dei crediti tributari di modesta entità
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 17
Pubblicazione della determinazione dirigenziale per l’avvio delle attività di accertamento in materia di tassa automobilistica.
1. Il responsabile in materia di accertamento e recupero della tassa automobilistica, o un suo delegato, ai sensi dell’ articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali), adotta la determinazione dirigenziale per dare avvio alle attività previste dall’ articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali).
2. La determinazione dirigenziale di cui al comma 1 viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) e ne viene data pubblicità sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna.
Art. 18
Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto
1. Dopo l’ articolo 6, comma 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:
"9 bis. A far data dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del precedente comma 9, entro i termini di cui all’articolo 5, comma quarantaquattresimo del decreto-legge n. 953 del 1982 Sito esterno, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo 5, commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal medesimo articolo 5, comma 47 e la Regione provvede a comunicare l’importo, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all’impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell’ articolo 36, comma 10 del decreto-legge n. 41 del 1995 Sito esterno con effetto dalla data della trascrizione medesima. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.”.
2. Dopo il comma 9 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012, è inserito il seguente:
“9 ter. L’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un’impresa autorizzata, o comunque abilitata al commercio di veicoli, senza le modalità previste dal secondo periodo del comma 9 non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.”.
Art. 19
Tassa automobilistica dei veicoli intestati all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
1.
All’ articolo 6, comma 10 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 dopo le parole
“i veicoli intestati alla Regione”
sono inserite le seguenti
“e all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”.

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