Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Capo V
DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI
Art. 22
1. Alla fine del comma 4 bis dell’articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono aggiunte le seguenti parole:
“e lettera b), con priorità alle università, alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali ed alle associazioni di promozione sociale che prevedano nei rispettivi statuti anche attività di promozione della pace e della nonviolenza, dell’intercultura, dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale.”.
Art. 23
1.
Il titolo della legge regionale 15 dicembre 1989, n. 46 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“Adozione dello stemma, del gonfalone e della fascia istituzionale della Regione Emilia-Romagna”.
2. Dopo l’ articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1989, è aggiunto il seguente:
“Art. 1 bis
1. La fascia istituzionale della Regione Emilia-Romagna è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente dell’Assemblea legislativa, che possono utilizzarla in occasione di manifestazioni e iniziative ufficiali.
2. Le caratteristiche grafiche e cromatiche della fascia istituzionale, nonché le modalità di utilizzo della stessa, saranno definite dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e dalla Giunta.".
Art. 24
1.
All’ articolo 34, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
“durata di sei anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“durata di undici anni”
;
b)
le parole
"negli anni dal 2012 al 2020"
sono sostituite dalle seguenti:
"negli anni dal 2012 al 2023".
2.
All’ articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole
"ventidue milioni e mezzo di euro"
sono sostituite dalle seguenti:
"ventitré milioni e mezzo di euro".
Art. 25
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 giugno 2017, n.11 (Sostegno all’editoria locale) è sostituita dalla seguente:
“a) dalla concessione di contributi di parte corrente o in conto capitale;”.
2. Il comma 3 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017 è sostituito dal seguente:
“3 bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di sostenere gli interventi negli ambiti di cui all’articolo 5. Ulteriori contributi possono essere concessi ai fini dello svolgimento di campagne di comunicazione istituzionale per la più ampia diffusione di opportunità e misure a beneficio dei cittadini e della comunità regionale introdotte da politiche, interventi e servizi regionali, condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente comma i soggetti di cui all'articolo 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed ai commi 3 e 4.”.
Art. 26
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2014 (Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente:
"2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un apposito fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile denominato “ Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e Women New Deal.”.
Art. 27
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
“1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione assembleare competente, può autorizzare la stipula di convenzioni singole per il conferimento di attività connesse all’effettuazione di lavori pubblici di interesse regionale nell’ambito delle infrastrutture per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione.”.
Art. 28
Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all’ articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019
1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015, la Regione contribuisce per il 2020 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l’esercizio 2020, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse già autorizzate nell’ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali del bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022.
Art. 29
1. All’ articolo 12 della legge regionale 30 maggio 2019, n. 4 (Rideterminazione dei vitalizi in attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Sito esterno (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e conseguente riordino della disciplina in coerenza con l’abrogazione dell’istituto), i commi 5 e 6 sono così sostituiti:
“5. La restituzione dei contributi versati avviene in un'unica soluzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
6. Qualora la Regione vanti crediti nei confronti del consigliere in carica o cessato che presenta domanda ai sensi del precedente comma 2, verrà cautelativamente trattenuta in garanzia una somma pari all'ammontare delle spettanze dell’Ente maggiorata del 50 per cento, fino alla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti.”.
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

Espandi Indice