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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Art. 1
Finalità
1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2021) in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023. Detta altresì le disposizioni necessarie per la conclusione dell’esercizio finanziario 2020.
Capo I
SVILUPPO ECONOMICO
Art. 2
1.
All’ articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna) la parola
“quaranta”
è sostituita dalla parola
“settanta”
.
Art. 3
1.
All’ articolo 12, comma 3 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato), le parole
“previsti al”
sono sostituite dalle parole
“previsti ai commi 1 e 2 del”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. La Regione promuove e sostiene iniziative a sostegno della crescita e della qualificazione delle competenze delle imprese artigiane attraverso adeguate iniziative di formazione nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:
“3 ter. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3 bis, sostiene:
a) lo sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nelle imprese artigiane;
b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche, scientifiche e professionali e delle competenze gestionali e manageriali dei lavoratori e degli imprenditori con particolare attenzione al coinvolgimento delle donne lavoratrici e imprenditrici.”.
Art. 4
1. Dopo l’ articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente articolo:
“Art. 12 bis
Interventi per la digitalizzazione delle imprese
1. La Regione, in armonia con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i progetti di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e di innovazione tecnologica, interviene per favorire:
a) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all’interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;
b) il sostegno alla produzione innovativa quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e che si caratterizza per l’utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili;
c) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, tecnopoli, fab lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane finalizzate alla ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
d) il supporto alle attività dei manager di rete per le imprese, con particolare attenzione al coinvolgimento e alla formazione delle donne manager;
e) il rafforzamento di Digital Innovation Hub (DIH) quali punti di accesso territoriali a strumenti, servizi e relazioni utili allo sviluppo delle imprese, per favorire l’incontro del fabbisogno di queste con le opportunità offerte dai laboratori di ricerca pubblici e privati;
f) la diffusione dell’internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali commerciali digitali per la partecipazione al mercato o ad eventi promozionali, e delle iniziative di marketing e comunicazione.”.
Art. 5
Sospensione dell’applicazione dell’ articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2017
1. È sospesa, in via straordinaria, l’applicazione dell’ articolo 22, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) in ordine al divieto di vendite promozionali per il periodo antecedente i saldi invernali 2020-2021.
Art. 6
1.
All’ articolo 45, comma 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021) il termine
“2020”
è sostituito dal termine
“2021”.
Art. 7
Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2020
1.
All’ articolo 7, comma 1 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 1 (Misure urgenti per la ripresa dell'attività economica e sociale a seguito dell'emergenza Covid-19. Modifiche alle leggi regionali n.3 del 1999, n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019) il termine
“31 dicembre 2020”
è sostituito con il termine
“31 maggio 2021”.
Capo II
TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 8
1. All’ articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente:
“5 ter. Per le finalità della presente legge, la Regione promuove l’integrazione delle politiche che concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne con gli strumenti, anche organizzativi, da individuarsi con delibera della Giunta regionale. A tale fine, l’assessore regionale competente in materia di politiche per la montagna garantisce i necessari coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni che partecipano alla governance territoriale.”.
Art. 9
1. All’ articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. La funzione di gestione dei Siti della Rete natura 2000 marini è attribuita all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.”.
Art. 10
1.
All’ articolo 5, comma 8 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), le parole
“31 dicembre 2020”
sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2022”.
Art. 11
1.
All'articolo 15, comma 4 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti) le parole "entro quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni".
Art. 12
1.
All’ articolo 19, comma 8 della legge regionale n. 4 del 2018 le parole
“centoventi giorni”
sono sostituite dalle seguenti:
“novanta giorni”.
Art. 13
Modifiche all’allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018
1.
All’allegato B.2, punto B.2.11, della legge regionale n. 4 del 2018 le parole
“con potenza installata superiore a 100 kW”
sono sostituite dalle seguenti:
“con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW”.
Art. 14
Disposizioni in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Il presente articolo persegue la finalità di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale regionale in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale).
2. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’ articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, devono comunicarlo al comune e all’affidatario del servizio pubblico dell’ambito gestionale di riferimento entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo, al comune e all’affidatario del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica di cui al comma 2 deve comunicare, al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Il comune, ovvero il gestore del servizio pubblico per i comuni nei quali è applicata la tariffa puntuale corrispettiva di cui all’ articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) entro il 30 aprile di ciascun anno.
Art. 15
Disposizione transitoria
1. Con riferimento all’anno 2021 la comunicazione di cui all’articolo 14, comma 2, è effettuata entro il 31 marzo.
Capo III
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Art. 16
Estinzione dei crediti tributari di modesta entità
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 17
Pubblicazione della determinazione dirigenziale per l’avvio delle attività di accertamento in materia di tassa automobilistica.
1. Il responsabile in materia di accertamento e recupero della tassa automobilistica, o un suo delegato, ai sensi dell’ articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali), adotta la determinazione dirigenziale per dare avvio alle attività previste dall’ articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali).
2. La determinazione dirigenziale di cui al comma 1 viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) e ne viene data pubblicità sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna.
Art. 18
Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto
1. Dopo l’ articolo 6, comma 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:
"9 bis. A far data dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del precedente comma 9, entro i termini di cui all’articolo 5, comma quarantaquattresimo del decreto-legge n. 953 del 1982 Sito esterno, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo 5, commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal medesimo articolo 5, comma 47 e la Regione provvede a comunicare l’importo, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all’impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell’ articolo 36, comma 10 del decreto-legge n. 41 del 1995 Sito esterno con effetto dalla data della trascrizione medesima. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.”.
2. Dopo il comma 9 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012, è inserito il seguente:
“9 ter. L’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un’impresa autorizzata, o comunque abilitata al commercio di veicoli, senza le modalità previste dal secondo periodo del comma 9 non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.”.
Art. 19
Tassa automobilistica dei veicoli intestati all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
1.
All’ articolo 6, comma 10 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 dopo le parole
“i veicoli intestati alla Regione”
sono inserite le seguenti
“e all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”.
Capo IV
POLITICHE ABITATIVE E SOCIALI
Art. 20
1. All’ articolo 56 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Le disponibilità del fondo regionale di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per concedere finanziamenti ai comuni per la redazione dei progetti per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall’ articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)), nonché per la realizzazione degli interventi previsti negli stessi progetti."
2. All’ articolo 56 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:
"3 ter. La Giunta regionale, con propri atti, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 bis.”.
Art. 21
1.
All’ articolo 1, comma 2 della legge regionale 1° agosto 2019, n. 16 (Sostegno al microcredito di emergenza) le parole
“dell’ottanta per cento del credito erogato”
sono sostituite dalle seguenti:
“dell’intero credito erogato.”.
Capo V
DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI
Art. 22
1. Alla fine del comma 4 bis dell’articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono aggiunte le seguenti parole:
“e lettera b), con priorità alle università, alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali ed alle associazioni di promozione sociale che prevedano nei rispettivi statuti anche attività di promozione della pace e della nonviolenza, dell’intercultura, dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale.”.
Art. 23
1.
Il titolo della legge regionale 15 dicembre 1989, n. 46 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“Adozione dello stemma, del gonfalone e della fascia istituzionale della Regione Emilia-Romagna”.
2. Dopo l’ articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1989, è aggiunto il seguente:
“Art. 1 bis
1. La fascia istituzionale della Regione Emilia-Romagna è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente dell’Assemblea legislativa, che possono utilizzarla in occasione di manifestazioni e iniziative ufficiali.
2. Le caratteristiche grafiche e cromatiche della fascia istituzionale, nonché le modalità di utilizzo della stessa, saranno definite dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e dalla Giunta.".
Art. 24
1.
All’ articolo 34, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
“durata di sei anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“durata di undici anni”
;
b)
le parole
"negli anni dal 2012 al 2020"
sono sostituite dalle seguenti:
"negli anni dal 2012 al 2023".
2.
All’ articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole
"ventidue milioni e mezzo di euro"
sono sostituite dalle seguenti:
"ventitré milioni e mezzo di euro".
Art. 25
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 giugno 2017, n.11 (Sostegno all’editoria locale) è sostituita dalla seguente:
“a) dalla concessione di contributi di parte corrente o in conto capitale;”.
2. Il comma 3 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017 è sostituito dal seguente:
“3 bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di sostenere gli interventi negli ambiti di cui all’articolo 5. Ulteriori contributi possono essere concessi ai fini dello svolgimento di campagne di comunicazione istituzionale per la più ampia diffusione di opportunità e misure a beneficio dei cittadini e della comunità regionale introdotte da politiche, interventi e servizi regionali, condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente comma i soggetti di cui all'articolo 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed ai commi 3 e 4.”.
Art. 26
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2014 (Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente:
"2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un apposito fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile denominato “ Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e Women New Deal.”.
Art. 27
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
“1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione assembleare competente, può autorizzare la stipula di convenzioni singole per il conferimento di attività connesse all’effettuazione di lavori pubblici di interesse regionale nell’ambito delle infrastrutture per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione.”.
Art. 28
Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all’ articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019
1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015, la Regione contribuisce per il 2020 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l’esercizio 2020, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse già autorizzate nell’ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali del bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022.
Art. 29
1. All’ articolo 12 della legge regionale 30 maggio 2019, n. 4 (Rideterminazione dei vitalizi in attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Sito esterno (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e conseguente riordino della disciplina in coerenza con l’abrogazione dell’istituto), i commi 5 e 6 sono così sostituiti:
“5. La restituzione dei contributi versati avviene in un'unica soluzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
6. Qualora la Regione vanti crediti nei confronti del consigliere in carica o cessato che presenta domanda ai sensi del precedente comma 2, verrà cautelativamente trattenuta in garanzia una somma pari all'ammontare delle spettanze dell’Ente maggiorata del 50 per cento, fino alla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti.”.
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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