LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021
BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020
Art. 18
Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto
1.
Dopo l’
articolo 6, comma 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:
"9 bis.
A far data dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del precedente comma 9, entro i termini di cui all’articolo 5, comma quarantaquattresimo del
decreto-legge n. 953 del 1982
, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo 5, commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal medesimo articolo 5, comma 47 e la Regione provvede a comunicare l’importo, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all’impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell’
articolo 36, comma 10 del decreto-legge n. 41 del 1995
con effetto dalla data della trascrizione medesima. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.”.


2.
Dopo il
comma 9 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012, è inserito il seguente: