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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Art. 22
1. Alla fine del comma 4 bis dell’articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono aggiunte le seguenti parole:
“e lettera b), con priorità alle università, alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali ed alle associazioni di promozione sociale che prevedano nei rispettivi statuti anche attività di promozione della pace e della nonviolenza, dell’intercultura, dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale.”.

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