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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Art. 25
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 giugno 2017, n.11 (Sostegno all’editoria locale) è sostituita dalla seguente:
“a) dalla concessione di contributi di parte corrente o in conto capitale;”.
2. Il comma 3 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017 è sostituito dal seguente:
“3 bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di sostenere gli interventi negli ambiti di cui all’articolo 5. Ulteriori contributi possono essere concessi ai fini dello svolgimento di campagne di comunicazione istituzionale per la più ampia diffusione di opportunità e misure a beneficio dei cittadini e della comunità regionale introdotte da politiche, interventi e servizi regionali, condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente comma i soggetti di cui all'articolo 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed ai commi 3 e 4.”.

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