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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Art. 4
1. Dopo l’ articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente articolo:
“Art. 12 bis
Interventi per la digitalizzazione delle imprese
1. La Regione, in armonia con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i progetti di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e di innovazione tecnologica, interviene per favorire:
a) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all’interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;
b) il sostegno alla produzione innovativa quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e che si caratterizza per l’utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili;
c) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, tecnopoli, fab lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane finalizzate alla ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
d) il supporto alle attività dei manager di rete per le imprese, con particolare attenzione al coinvolgimento e alla formazione delle donne manager;
e) il rafforzamento di Digital Innovation Hub (DIH) quali punti di accesso territoriali a strumenti, servizi e relazioni utili allo sviluppo delle imprese, per favorire l’incontro del fabbisogno di queste con le opportunità offerte dai laboratori di ricerca pubblici e privati;
f) la diffusione dell’internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali commerciali digitali per la partecipazione al mercato o ad eventi promozionali, e delle iniziative di marketing e comunicazione.”.

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