LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021
BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020
Art. 8
Modifica all’
articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004
1.
All’
articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente:
“5 ter.
Per le finalità della presente legge, la Regione promuove l’integrazione delle politiche che concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne con gli strumenti, anche organizzativi, da individuarsi con delibera della Giunta regionale. A tale fine, l’assessore regionale competente in materia di politiche per la montagna garantisce i necessari coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni che partecipano alla governance territoriale.”.