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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Art. 8
1. All’ articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente:
“5 ter. Per le finalità della presente legge, la Regione promuove l’integrazione delle politiche che concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne con gli strumenti, anche organizzativi, da individuarsi con delibera della Giunta regionale. A tale fine, l’assessore regionale competente in materia di politiche per la montagna garantisce i necessari coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni che partecipano alla governance territoriale.”.

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