LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 12
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9
Lavori preparatori:
INDICE
Art. 1
- Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Art. 2 - Versamento conguaglio per concambio a favore della società Lepida S.c.p.A.
Art. 3 Alta formazione post-universitaria
Art. 4 - Contributo straordinario per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della nascita del DAMS dell’Università di Bologna
Art. 5 - Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII. Modifica alla
legge regionale n. 19 del 2017
Art. 6 - Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
Art. 7 - Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012
Art. 8 - Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
Art. 9 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 10 - Contributi all’acquisto di autoveicoli ecologici
Art. 11 - Contributi a fondo perduto al settore del trasporto pubblico non di linea
Art. 12 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 13 - Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
Art. 14 - Partecipazione all'Esposizione universale Expo Dubai 2020
Art. 15
- Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
Art. 16 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
Art. 17 - Intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e delle imprese acquicole per l’allevamento delle vongole
Art. 18 - Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
Art. 19 - Copertura finanziaria
Art. 20 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(1)
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1.
Ai sensi dell’
articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è autorizzato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2.
Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
Versamento conguaglio per concambio a favore della società Lepida S.c.p.A.
1.
Per consentire alla società Lepida S.c.p.A di emettere le azioni risultanti dal concambio a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A., in attuazione dell’
articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata al versamento del conguaglio in denaro pari all’importo di euro 46,47.
2.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per l'esercizio 2021, la spesa di euro 46,47 nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 11 Altri servizi generali.
3.
La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e le condizioni del trasferimento delle risorse di cui al comma 1 a favore di Lepida S.c.p.A.
Art. 3
Alta formazione post-universitaria
1.
Le autorizzazioni di spesa disposte dall’
articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), , sono integrate, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria di euro 1.300.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 1.300.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.
Art. 4
Contributo straordinario per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della nascita del DAMS dell’Università di Bologna
1.
La Regione Emilia-Romagna, nel perseguimento delle finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all’
articolo 6, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), al fine di sostenere il programma di iniziative celebrative del cinquantesimo anniversario della nascita del corso di studio in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) dell’Università di Bologna, il primo corso di laurea italiano interamente dedicato alle arti visive e dello spettacolo, è autorizzata a concedere all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna un contributo straordinario di euro 200.000,00 per l’esercizio 2021.
2.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per l’esercizio 2021 un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività Culturali e interventi diversi nel settore culturale.
3.
La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.
Art. 5
Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII. Modifica alla
legge regionale n. 19 del 2017
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui all’
articolo 21, comma 1 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, alle stesse condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a concedere alla Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” un contributo straordinario per gli anni 2021, 2022 e 2023.
2.
Al
comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 19 del 2017, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2021 | euro 500.000,00; |
- esercizio 2022 | euro 500.000,00; |
- esercizio 2023 | euro 500.000,00. |
Art. 6
Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, un contributo pari a euro 50.000,00 annui al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nell’ambito delle risorse afferenti alla Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero.
Art. 7
Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012
1.
Le autorizzazioni di spesa disposte dall’
articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)), per il proseguimento delle azioni necessarie alla promozione di un Centro di documentazione del sisma 2012, per la conservazione, l'archiviazione e la fruizione dei materiali relativi alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione sono integrate, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 e di euro 100.000,00 per l’esercizio 2023.
Art. 8
Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
1.
Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2021 | euro 9.000.000,00; |
- esercizio 2022 | euro 9.900.000,00; |
- esercizio 2023 | euro 10.500.000,00. |
2.
Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3.
Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 9
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1.
Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2021 | euro 1.000.000,00; |
- esercizio 2022 | euro 1.700.000,00; |
- esercizio 2023 | euro 2.700.000,00. |
2.
Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3.
Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 10
Contributi all’acquisto di autoveicoli ecologici
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nella Regione, per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2021, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023.
2.
Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e tempi per la concessione dei contributi regionali.
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.
Art. 11
Contributi a fondo perduto al settore del trasporto pubblico non di linea
1.
Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico autoservizi non di linea, a seguito delle limitazioni derivanti dalle misure di contenimento da contagio del Covid 19 nazionali e regionali, la Regione è autorizzata a concedere, ai soggetti titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, rilasciati dai comuni della Regione Emilia-Romagna, un contributo una tantum, nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2021, da definirsi sulla base del numero di licenze e autorizzazioni in essere nel corso dell’anno 2020.
2.
Con apposito atto della Giunta regionale saranno definite le modalità operative e i tempi per la concessione dei contributi regionali nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l’esercizio 2021, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 2.000.000,00 nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 2 Trasporto pubblico locale.
Art. 12
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1.
Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2021 | euro 1.700.000,00; |
- esercizio 2022 | euro 2.000.000,00; |
- esercizio 2023 | euro 2.000.000,00. |
2.
Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3.
Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 13
Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
1.
Le autorizzazioni di spesa disposte dall’
articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2019 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 - Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, di euro 20.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.
Art. 14
Partecipazione all'Esposizione universale Expo Dubai 2020
1.
Le autorizzazioni di spesa disposte dall’
articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018, sono integrate, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, di euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2022.
Art. 15
(Comma 1 modificato da art. 9 L.R. 28 luglio 2022, n. 9)
Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
1.
La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire i processi di trasformazione digitale, aggregazione, qualificazione,
e internazionalizzazionedei centri di formazione accreditati ai sensi della
legge regionale 30 giugno 2003, n.12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) resi urgenti a seguito degli effetti indotti dalla pandemia COVID-19 e dalle profonde trasformazioni economiche e sociali legate ai cambiamenti tecnologici e al sistema delle competenze, è autorizzata a concedere contributi straordinari nel biennio 2021-2022.
2.
La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell’ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, l’autorizzazione di spesa pari a euro 6.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 e pari a euro 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022.
Art. 16
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1.
Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2021 e 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.
2.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3.
La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4.
All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla
legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell’
articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.
5.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.500.000,00, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
Art. 17
Intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e delle imprese acquicole per l’allevamento delle vongole
1.
La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle imprese emiliano-romagnole dedite alla pesca delle vongole (Chamelea Gallina), nonché alle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole veraci (tapes spp) operanti nelle aree di demanio marittimo dei canali di Comacchio, finalizzato alla mitigazione degli impatti negativi causati dagli eccezionali eventi avversi di anossia delle acque marine, verificatisi tra il 20 settembre 2020 e il 2 ottobre 2020.
2.
L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per l’esercizio 2021 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca.
Art. 18
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1.
La Regione, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al
decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'
articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ), è autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'
art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ).
2.
La concessione dei contributi è disposta per la realizzazione del programma annuale approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con le modalità e criteri definiti per l’assegnazione delle risorse statali.
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2021 ed euro 100.000,00 per l’anno 2022, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
Art. 19
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2021-2023 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 20
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 della L.R. 29 luglio 2021, n. 9 alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla stessa L.R 29 luglio 2021, n. 9.