LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 12
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9
Art. 15
(Comma 1 modificato da art. 9 L.R. 28 luglio 2022, n. 9)
Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
1.
La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire i processi di trasformazione digitale, aggregazione, qualificazione,
e internazionalizzazionedei centri di formazione accreditati ai sensi della
legge regionale 30 giugno 2003, n.12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) resi urgenti a seguito degli effetti indotti dalla pandemia COVID-19 e dalle profonde trasformazioni economiche e sociali legate ai cambiamenti tecnologici e al sistema delle competenze, è autorizzata a concedere contributi straordinari nel biennio 2021-2022.
2.
La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell’ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, l’autorizzazione di spesa pari a euro 6.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 e pari a euro 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 della L.R. 29 luglio 2021, n. 9 alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla stessa L.R 29 luglio 2021, n. 9.