LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 12
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9
Art. 5
Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII. Modifica alla
legge regionale n. 19 del 2017
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui all’
articolo 21, comma 1 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, alle stesse condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a concedere alla Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” un contributo straordinario per gli anni 2021, 2022 e 2023.
2.
Al
comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 19 del 2017, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2021 | euro 500.000,00; |
- esercizio 2022 | euro 500.000,00; |
- esercizio 2023 | euro 500.000,00. |
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 della L.R. 29 luglio 2021, n. 9 alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla stessa L.R 29 luglio 2021, n. 9.