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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 14

MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 Sito esterno E RECEPIRE LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE n. 450 del 29 dicembre 2020

Art. 30
1. L’ articolo 23 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Demolizione di opere abusive
1. Qualora sia prevista la demolizione coattiva delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, trova applicazione quanto previsto dall’ articolo 41 del d.p.r. n. 380 del 2001 Sito esterno.
2. I Comuni possono richiedere anticipazioni dei costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi al fondo regionale di rotazione costituito ai sensi dell'articolo 25.”.

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