LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 14
MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL'
ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 E RECEPIRE LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL
DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
BOLLETTINO UFFICIALE n. 450 del 29 dicembre 2020
Capo II
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23
Art. 23
Modifiche all’
articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23
1.
Al
comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'
articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modifiche dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 ), le parole
“Assieme alla sanzione pecuniaria il”
sono sostituite dalle seguenti:
“Per gli interventi per i quali è comminata la sanzione pecuniaria è corrisposto altresì il contributo di costruzione. Il”.
2.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004, è aggiunto il seguente:
“1 bis.
Le sanzioni previste dal comma 1 sono ridotte dei due terzi, e comunque in misura non inferiore a 333,00 euro, qualora le opere non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d’uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico, risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. L’esistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione ridotta è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali.”.
Art. 24
Modifiche all’
articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Dopo il comma 4 dell’articolo 16 bis, è aggiunto il seguente:
“4 bis.
Le sanzioni previste dal comma 1, primo periodo, e dal comma 4 sono ridotte dei due terzi e comunque in misura non inferiore a 333,00 euro, qualora le opere non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d’uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico, risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. L’esistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione ridotta è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali.”.
Art. 25
Modifiche all’
articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004
Art. 26
Modifiche all’
articolo 17 bis della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 17 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente comma:
Art. 27
Modifiche all’
articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Nel
comma 1 bis dell’articolo 19 bis, della legge regionale n. 23 del 2004, dopo le parole
“Fuori dai casi di cui al comma 1,”
sono inserite le seguenti:
“limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ,”.
2.
Il
comma 1 quater dell’articolo 19 bis, della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1 quater.
Le tolleranze di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter del presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili:
a)
nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ai sensi del
comma 5 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013;
b)
con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.”.
Art. 28
Modifiche all’
articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Prima del
comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente:
“01.
L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria, in tutti i casi in cui la stessa sia prevista dalla presente legge in luogo della demolizione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, comporta, ai soli fini edilizi, la piena regolarizzazione degli interventi sanzionati, producendo i medesimi effetti amministrativi che derivano dai titoli edilizi in sanatoria.”.
Art. 29
Introduzione dell’
articolo 22 bis nella legge regionale n. 23 del 2004
1.
Dopo l’
articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente:
“Art. 22 bis
Accordo per l’esecuzione degli interventi di demolizione e ripristino
1.
Il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono proporre all’amministrazione comunale la stipula di un accordo ai sensi dell’
articolo 11 della legge n. 241 del 1990 , per regolare i tempi e le modalità di attuazione degli interventi, anche parziali, di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, qualora gli immobili abusivi siano attualmente utilizzati come abitazioni o per l’esercizio di attività d’impresa, gli interventi da realizzare risultino rilevanti o presentino particolari difficoltà tecnico esecutive ovvero le opere realizzate abusivamente, oltre a violare la disciplina edilizia o urbanistica, risultino in contrasto con altre discipline incidenti sull’attività edilizia, quali la normativa per la tutela di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale, le norme tecniche per le costruzioni, la disciplina sull’efficientamento energetico degli edifici, sull’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso di immobili abusivi attualmente utilizzati, l’accordo può prevedere che la demolizione del fabbricato abusivo sia attuata successivamente alla realizzazione dell’immobile nel quale trasferire le funzioni in essere.
2.
Con l’accordo il soggetto interessato si impegna, a pena di decadenza, alla presentazione dei titoli abilitativi necessari e alla realizzazione degli interventi con le modalità e i tempi concordati, comunque non superiori a cinque anni, e a fornire idonee garanzie fideiussorie per un ammontare pari all’intero costo delle opere di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi. I titoli abilitativi possono prevedere la contestuale realizzazione degli interventi edilizi ammessi dal piano urbanistico comunale.
3.
L'amministrazione comunale valuta l'accoglibilità della proposta di accordo in considerazione degli interessi pubblici coinvolti. Nel caso di immobili vincolati, la sottoscrizione dell’accordo è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, da acquisire attraverso conferenza di servizi semplificata.
4.
Scaduto il termine per la realizzazione dei lavori stabilito dall’accordo ai sensi del comma 2, il Comune provvede all’avvio delle procedure di demolizione coattiva delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi entro i successivi novanta giorni. Decorso tale termine, trova applicazione quanto previsto dall’
articolo 41 del d.p.r. n. 380 del 2001 .”.
Art. 30
Sostituzione dell’
articolo 23 della legge regionale n. 23 del 2004
1.
L’
articolo 23 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Demolizione di opere abusive
1.
Qualora sia prevista la demolizione coattiva delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, trova applicazione quanto previsto dall’
articolo 41 del d.p.r. n. 380 del 2001 .
2.
I Comuni possono richiedere anticipazioni dei costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi al fondo regionale di rotazione costituito ai sensi dell'articolo 25.”.